DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 (Principi generali)
1.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade
è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati
in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
e comunitarie in materia.
Le
norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della
mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico.
2.
Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione
di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Art.
2 (Definizione e classificazione delle strade)
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2.
Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A
- Autostrade;
B
- Strade extraurbane principali;
C
- Strade extraurbane secondarie;
D
- Strade urbane di scorrimento;
E
- Strade urbane di quartiere;
F
- Strade locali.
3.
Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A
- AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia
di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione
di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree
di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di
corsie di decelerazione e di accelerazione.
B
- STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
a raso, conaccessi
alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi
segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C
- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D
- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata
a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne
alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E
- STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla
carreggiata.F
- STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4.
E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata
ad unatrada principale (autostrada, strada extraurbana principale,
strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la
sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali
alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre
dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5.
Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso
e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate
ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali",
"regionali", "provinciali", "comunali",
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade
sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.
Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate
"strade militari", ente proprietario è considerato il comando
della regione militare territoriale.
6.
Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A
- Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con
quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi
di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse,
ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi,
gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare
interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B
- Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
C
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di
comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale
i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni
di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue
frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con
la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto
o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio
intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice,
le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7.
Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre
comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati
i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano
centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti
8.
Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall' articolo
13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione
dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni
interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento.
Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade
ai sensi del comma 5.
Le
strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle
strade previsto dall'articolo 226.
9.
Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori
pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti
i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10.
Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377 (*), emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura
di valutazione d'impatto ambientale.
____________
(*)
Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca: "regolamentazione delle pronunce
di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme
in materia di danno ambientale."
Art.
3 (Definizioni stradali e di traffico)
1.
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1)
AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale
si intersecano due o più correnti di traffico.
2)
AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e
per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
3)
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente
segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno
all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4)
BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata
ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati.
5)
BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE.
6)
CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7)
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata
e delimitata da strisce di margine.
8)
CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si
intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati
e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9)
CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada.
10)
CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli
atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato;
in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso
di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata
se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se
la strada è in trincea.
11)
CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso
di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12)
CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli.
13)
CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14)
CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita
dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15)
CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16)
CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale.
17)
CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18)
CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono
ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento,
sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che
presentano basse velocità o altro.
19)
CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada.
20)
CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare con dizioni di limitata
visibilità.
21)
FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. Eí parte della proprietà stradale e può essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22)
FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale,
sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari
del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23)
FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente
la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24)
GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede
o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25)
INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi,
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli.
26)
INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata
in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse.
27)
ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata
e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28)
ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29)
ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30)
ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO
31)
ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte
degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32)
LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33)
MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34)
PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35)
PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata
e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36)
PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37)
PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento
di uno o più veicoli.
38)
PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39)
PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40)
RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41)
RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.Tratto
di strada con andamento longitudinale convesso.
42)
RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43)
RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44)
RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le
scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada.
45)
SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza
di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46)
SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende
la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47)
SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48)
SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi
per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49)
SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari.
50)
STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51)
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52)
STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico.
53)
SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari
non si intersecano tra loro.
54)
ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli.
55)
ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte
della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa
di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate
da striscie longitudinali continue.
56)
ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato,
ove è consentito il cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate.
57)
ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello
stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58)
ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2.
Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico
di specifico rilievo tecnico.
Art.4
(Delimitazione del centro abitato)
1.
Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale,
il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla
delimitazione del centro abitato.
2.
La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito
dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati
i confini sulle strade di accesso.
Art.
5 (Regolamentazione della circolazione in generale)
1.
Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti
proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme
concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di
cui all'articolo 2.
2.
In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori
pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino
nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in
ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi
dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare
territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della
difesa.
Art.
6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)
1.
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza
della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di
carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro
dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre,nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni
ed eventuali deroghe.
2.
Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per
il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3.
Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati
dal comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo
5, comma 3:
a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di
incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti
alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo
o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione
o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c)
riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli,
anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d)
vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio
o la sosta dei veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli
o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f)
vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per
esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto
con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente
con altri mezzi appropriati.
5.
Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a)
per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b)
per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c)
per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d)
per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e)
per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6.
Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione
all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti
possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al
concedente, che può revocare gli stessi.
7.
Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle
aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazionedelle strade
interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante
di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze,
in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti
ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il
potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società
interessati.
8.
Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di
cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze
gravi e indifferibili, o per accertate necessito, deroghe o permessi,
subordinati a speciali condizioni e cautele.
9.
Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla
classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti
di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base
della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia
decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza
deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura
e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10.
L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità
o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere
ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada
a precedenza.
11.
Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti
allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza
ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti
di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi
suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora
l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro
dei lavori pubblici.
12.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al
trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima
ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro
mesi,nonchè della sospensione della carta di circolazione del veicolo
per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
13.
Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti
nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Nei
casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila; qualora la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il
quale si protrae la violazione.
15.
Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima
al conducente di non proseguire il viaggio finchè non spiriz il termine
del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo
in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo
vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del
veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art.
7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)
1.
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a)
adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
b)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli in quinamenti
e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti,
per le rispettive competenze, il Ministro dell' ambiente, il Ministro
per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali
e ambientali;
c)
stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade,
ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione
di cui all'articolo 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico
lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una
determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di
dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d)
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi
di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata
o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero
a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e)
stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)
stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una
somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni
e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici,
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose;
h)
istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan di cui all'articolo 185;
i)
riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici
di trasporto,al fine di favorire la mobilità urbana.
2.
I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo
che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3.
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati,
i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza
del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera
a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di
competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della strada.
4.
Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati,
per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta,
possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni
e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati
dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle
proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5.
Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione
e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di
controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle
aree urbane.
6.
Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della
carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico.
7.
I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione
e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,
e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per migliorare la mobilità urbana.
8.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia
o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi
di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f),
su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze,
deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente
senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato",
nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*), pubblicato
nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare
rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla
giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9.
I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare le
aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza
del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno
delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi
di tale facoltà,nonchè le modalità di riscossione del pagamento e
le categorie dei veicoli esentati.
10.
Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11.
Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni
ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o
spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,
a titolo gratuito od oneroso.
12.
Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco
previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla
giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13.
Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14.
Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti
nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
15.
Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre
le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa
è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila
e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si
protrae la violazione.
____________
(*)
Il testo dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico
o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967 n. 765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 16 aprile 1968, è il seguente:
"Art.
2 (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali
omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765:
A)
le parti del territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o
da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B)
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse
dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui
la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondataria delle zone e nelle quali
la densità territoriale sia superiore
ad
1,5 mc/mq;
C)
le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente
lettera B);
D)
le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti
industriali o ad essi assimilati;
E)
le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle
in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento
della proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F)
le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale".
Art.
8 (Circolazione nelle piccole isole)
1.
Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno
di cura,
qualora
la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi,
il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati,può,
con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento
turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con
medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto
a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art.
9 (Competizioni sportive su strada)
1.
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'
autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli
a trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con
veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti,
nonché per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali
o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza
del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza
del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell' ente
proprietario della strada.
3.
Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I.. Per consentire la formulazione del programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni
al servizio di trasporto pubblico,nonché al traffico ordinario, i
promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre
dell'anno precedente.
4.
L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione,
ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità
per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h
sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5.
Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione
di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici
il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare
la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6.
L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula,
da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(*), e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7.
Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione
e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8.
Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire un milione a
lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
9.
Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui
il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione
sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila,se si tratta di competizione sportiva con veicoli
a motore.
____________
(*)
Il testo dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore
e natanti) è il seguente:
"Art.
3 - Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a motore
e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazioni
per la responsabilità civile ai sensi della presente legge. L'assicuratore
deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati
per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi
i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati".
Art.
10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1.
E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia
superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62.
2.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a)
il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo
61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo
62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche
altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 61,
sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'articolo
62;
b)
il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili,
prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa
complessiva riportata nelle rispet-tive carte di circolazione e comunque
in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle
cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta
massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi;
i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso
in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
3.
E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a)
il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del
veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b)
che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno
di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma
limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c)
il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del
veicolo;
d)
isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico
non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo
permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive
carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli
che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e)
isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per
il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato,
eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
nell'articolo 62;
f)
mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g)
con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi.
4.
Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro
i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere
la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5.
I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale
ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome
e nella disponibilità delle predette aziende.
6.
I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la
rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a)
di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorchÇ per effetto del carico,
non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre
il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati,
20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza
puï essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per
i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per
gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,comma
4;
b)
di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza
di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo
61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a con dizione che chi esegue
il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4.
7.
I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione
che:
a)
non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'articolo 61;
b)
circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di
cui all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c)
da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso
non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse
segnalate dai prescritti cartelli;
d)
per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui al l'articolo
34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l' apposita autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8.
La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché
l'asse pió caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a)
veicoli a motore isolati:
1)
due assi : 20 t;
2)
tre assi : 33 t;
3)
quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b)
complessi di veicoli:
1)
quattro assi: 44 t;
2)
cinque o pió assi: 56 t;
3)
cinque o pió assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera:
54 t.
9.
L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti
o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della
polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti
dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale,
questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta
tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10.
L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei
manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto
eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo
di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto
all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma
17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese
relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione
del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonchÇ alle opere di rafforzamento necessarie.
11.
L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono
il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal
regolamento.
12.
Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti
i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62,
quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al
solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13.
Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il
cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non
ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli
articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I
predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione
elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorchÇ presentano
un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta
di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome
e nelladisponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto
di persone.
15.
L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate
nella carta di circolazione prevista dallo articolo 93.
16.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale,
nonché dei mezzi d'opera.
17.
Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali
tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale
per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della
scorta della polizia della strada.
18.
Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti
eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
quattro milioni.
19.
Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
20.
Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo
di corrispondere la somma dovuta.
21.
Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'articolo 54, comma 1,lettera n),è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni e alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta
di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione
e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta
la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22.
Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili
ai sensi del presente articolo ä soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
23.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo.
24.
Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19,
21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione
del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
25.
Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia
munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme
ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la
sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità
del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.