DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo
I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Art.
13 (Norme per la costruzione e la gestione delle strade)
1.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro
un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, le norme funzionali e geometriche
per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare.
Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione
di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento
acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici
adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di
notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano
la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate
nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente, che viene richiesto di specifico concerto nei casi
previsti dalla legge.
2.
La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade
esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre
che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
3.
Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla entrata in vigore
del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al
comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in
base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 2.
5.
Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete
entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli
stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade
di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia,il catasto delle strade e le loro pertinenze
secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro
dei lavori pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi
alle esigenze della circolazione stradale.
7.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni
del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validitÖ temporale
riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia
in sede internazionale.
8.
Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza strada le,
di cui all'articolo 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati
dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente
nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura
cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi
fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.
Art.
14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade)
1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza
e la fluidità della circolazione, provvedono:
a)
alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi
b)
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c)
alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2.
Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a)
al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b)
alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché
alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3.
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario,
salvo che sia diversamente stabilito.
4.
Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
Art.
15 (Atti vietati)
1.
Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a)
danneggiare in qualsiasi modo le opere,le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare
la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo
per la circolazione;
b)
danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c)
impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;
d)
impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f)
gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare
e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g)
apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h)
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali
o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque
natura;
i)
gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,lettere a),b) e g),
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
3.
Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d),
e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4.
Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati)
1.
Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a)
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni
laterali alle strade;
b)
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni
di qualsiasi tipo e materiale;
c)
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni
ovvero recinzioni. Il regolamento,in relazione alla tipologia dei
divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,comma
2,nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale
entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì,
una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma
entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti
urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli
892 e 893 del codice civile.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di
visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito
dal segmento congiungente i punti estremi.
3.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione
di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria
di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
17(Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati)
1.
Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare,
fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza
della curvatura.
2.
All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite
per le strade in rettilineo.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
4.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati)
1.
Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale,
non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento
in relazione alla tipologia delle strade.
2.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce
di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite
nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito
dal segmento congiungente i punti estremi.
3.
In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata
la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno
dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative
alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4.
Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità
ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare
o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo
visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
6.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
19 (Distanze di sicurezza dalle strade)
1.
La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a
segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute
pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita
dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto,
previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili
del fuoco.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
3.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino
dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
20 (Occupazione della sede stradale)
1.
Sulle strade di tipo A), B), C), e D) ä vietata ogni tipo di occupazione
della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche,
tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della
carreggiata puï essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico.
2.
L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a
carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3.
Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui
agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi
da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puï essere consentita
fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza
ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione
dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque
ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni,
di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale
ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla
data di entrata in vigore del codice,possono autorizzare l'occupazione
dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a
condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4.
Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto
la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
5.
La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere
le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
21 (Opere, depositi e cantieri stradali)
1.
Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità
di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze,
nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2.
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione
e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale
addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3.
Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi
per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità
della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto
ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del
traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri
stradali.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
5.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a
carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
22 (Accessi e diramazioni)
1.
Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada,
non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla
strada ai fondi o fabbricati laterali, ne nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2.
Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui
al presente titolo.
3.
I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale,
previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4.
Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti
e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
5.
Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6.
Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere,
ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione
dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede
stradale.
7.
Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione
degli accessi e delle diramazioni.
8.
Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti
di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel
rispetto delle normative vigenti in materia.
9.
Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito
di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi
di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti,
nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta
le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato
dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza
e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla
realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni
a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando
pió proprietà, compor-tino la costituzione di consorzi obbligatori
per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10.Il
Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni
strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico
interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche
da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni,
nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni
sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione
e di decelerazione.
11.Chiunque
apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia
l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene
in esercizio accessi preesistentiprivi di autorizzazione, é soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore
della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica
se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
12.Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art.
23 (Pubblicità sulle strade e sui veicoli)
1.
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali
reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti
sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
possano rendere difficile la comprensione o ridurne la visibilità
e l'efficacia, ovvero arrecare disturbo agli utenti della strada o
distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo
o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono altresì vietati I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti,
nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la
posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2.
E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose
sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie
rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per I conducenti degli altri veicoli.
3.
Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti
a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici
o di luoghi di interesse storico o aritistico, è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4.
La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione
da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni,
salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la
strada è statale, regionale o provinciale.
5.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una
strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso,
l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
I cartelli e gli altri mezzi pubblici posti lungo le sedi ferroviarie,
quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni
del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente
Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6.
Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza
e nelle stazioni di servizio e di rifornomento di carburante. Nell'interno
dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per
ragioni di interesse generale o di ordine pratico, I comuni hanno
la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posozionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7.
E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali
e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle
aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario
e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti I cartelli
indicanti servozo o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade.
8.
E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi
forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con
le norme di comportamento previste da questo codice. La pubblicità
fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme
stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico
interesse, I comuni possono limitarla a determinate ore mod a particolari
periodi dell'anno.
9.
Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento
di esecuzione.
10.
Il Ministero dei lavori pubblici può impartire Agli enti proprietari
delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e di quelle attuate del regolamento, nonché disporre, a mezzo
di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni
stesse.
11.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamernto
di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire
duemilioni trecentocinquantamila.
12.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila.
13.
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte
le opere, cartelli, manifesti ed ogni altro impianto e forma di pubblicità,
secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. Quando la rimozione
importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non
può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata
dall'ente proprietario della strada a terzo.
Art.
24 (Pertinenze delle strade)
1.
Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2.
Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle
del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze
di servizio.
3.
Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante
della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4.
Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti
per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio,
le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque
destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed
esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze
di servizio sono determinate,secondo le modalità fissate nel regolamento,
dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione, o limitino la visibilità.
5.
Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio
e da fabbricati destinate al ristoro possono apparte nere anche a
soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente
proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite
dal regolamento.
6.
Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo
ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'articolo
26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilione a lire quattromilioni.
7.
Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate
abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione
di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione
successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma
7.
Art.
25 (Attraversamenti ed uso della sede stradale)
1.
Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche
e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi
e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi
di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra
devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il
loro uso e la loro manutenzione non intralcino la circolazione dei
veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza
della strada.
2.
Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità,
previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo
26.
3.
I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi
tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo
od intralcio alla circolazione.
4.
Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della
sede stradale.
5.
Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma
1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
6.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o
nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7.
La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed
a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate,
secondo le norme del capo I, sezione II,del titolo VI.
8.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni)
1.
Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato
o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative
convenzioni; l' eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori
pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.
2.
Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono
di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade
in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.
3.
Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila
abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza
del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4.
L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate
a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative
pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati,
in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni
tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il
Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente
proprietario della strada e, se trattasi di strade militari, di concerto
con il Ministro della difesa.
Art.
27 (Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni)
1.
Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni
di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali,
sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S., e, in caso di
strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle
con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le
convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare
il relativo provvedimento.
2.
Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario
della strada.
3.
Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo
e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente
titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti
dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni
derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5.
I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente
titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni
e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali
esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni
ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi
momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela
della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun
indennizzo.
6.
La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi ä fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine
per l'ultimazione dei relativi lavori.
7.
La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada
in annualità ovvero in unica soluzione.
8.
Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni
che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce
l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante
dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che
l'utente ne ricava.
9.
L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori
di cui al presente titolo puï chiedere un deposito cauzionale.
10.
Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel
luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto
autorizzatorio o copia conforme,che è tenuto a presentare ad ogni
richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo
12.
11.
Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
12.
La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del
titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio,la
sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del
ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
28 (Obblighi dei concessionari di determinati servizi)
1.
I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di
acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli
dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di
osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario
per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione.
Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi
provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione
competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i
casi di deroga.
2.
Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto
è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità
per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso
di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto
a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate
nelle specifiche convenzioni.
Art.
29 (Piantagioni e siepi)
1.
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale
e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano
a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o
ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi
è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
4.
Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa,
del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere
abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
30 (Fabbricati, muri e opere di sostegno)
1.
I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità
pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2.
Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono
essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il
prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare
la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario
dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario,
nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3.
In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente
ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento,
addebitando le spese al proprietario.
4.
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade
ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere
i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od
autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario
della strada.
5.
La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia
scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.,
per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto
del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6.
La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere
e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione
di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo
restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di
manutenzione di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7.
In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei
fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui
ai commi 2 e 3.
8.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
Art.
31 (Manutenzione delle ripe)
1.
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade,
sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire
franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di
sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro
delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta
di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono
altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento
ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
3.
La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione,
la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese,
dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.
32 (Condotta delle acque)
1.
Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade
sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto,
a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie
per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi.
2.
Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto
di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo
di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio
e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere
le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano
o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare
ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali
opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute
nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente
proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3.
L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che
le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa
e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale
o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti
gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4.
L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai
commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi
l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità
di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede
d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5.
Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel
comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
Art.
33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
1.
I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure
di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla
sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce
di pertinenza.
2.
Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti
sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti
di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade o
abbiano titolo o possesso in contrario.
3.
I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere
eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste
secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario
della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata.
Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località
soggette a servitó militari per le quali si ravvisa l'opportunità
di provvedere diversamente.
4.
La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari
o utenti delle acque ed è a loro spese:
a)
quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali
b)
quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano
condizioni di insufficiente sicurezza.
5.
E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6.
In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico
dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari,
possessori o utenti delle acque, l'onere di manutenzione dell'intero
manufatto.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
Art.
34 (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali)
1.
I mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata.
2.
Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e
deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate
manualmente.
3.
I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono
in un apposito capitolo di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4.
Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi
delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a
esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5.
Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma
1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se non è stato
corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma terzo della
legge 24 gennaio 1978, n.27, e successive modificazioni, a carico
del proprietario.
____________
(*)
Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 27/1978
(Modifiche
al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), aggiunto
dall'art. 5, quarantanovesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53, è il seguente: Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici
registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo
alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario
del veicolo o autoscafo una sopratassa pari al dieci per cento dell'importo
dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si
riferisce. La sopratassa è elevata al venti per cento se il pagamento
è effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine
stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la
sopratassa è pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente
pagamento le predette sopratasse sono dovute sulla parte dei tributi
non corrisposta. L'importo delle sopratasse non può essere inferiore
a lire cinquemila.
Capo
II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Art.
35 (Competenze)
1.
Il Ministero dei lavori pubblici è competente ad impartire direttive
per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica
stradale, sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza, su tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare,
in ordine alle quali è competente il comando militare territoriale.
Stabilisce,inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui
devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi
ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove
si renda necessario.
2.
Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare con propri
decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice
alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia.
Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con
propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di
cui all'articolo 44.
3.
L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici
assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro
dei lavori pubblici. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni
di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza
del Ministero dei lavori pubblici di cui al presente codice,le quali
sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
Art.
36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità
extraurbana)
1.
Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2.
All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino,
anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque,
impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti
problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.
L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3.
Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate.
La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (*), che alla redazione del piano urbano
del traffico delle aree, indicate all'articolo 17 della stessa, provvedano
gli organi della città metropolitana.
4.
I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico, ed il risparmio energetico,
in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica
di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del
rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine
anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale
che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5.
Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco
o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al
comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'articolo
226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della
provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma
3.
6.
La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto
delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubbici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del
traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale fissato dalla regione ai sensi dell'articolo
3, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7.
Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire
la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità
indicate dall'articolo 27,terzo comma, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
anche statali, interessate.
8.
E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli
esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della
università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9.
A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui
al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione
dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti
al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati
inclusi nell'albo stesso.
10.I
comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un
termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione
d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.
____________
(*)
Il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) è il seguente:"4. La regione determina
gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale
e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento
del programma di investimenti degli enti locali". Ä Il testo
dell'art. 17 della stessa legge n. 142/1990 è il seguente: "Art.
17 (Aree metropolitane). Ä 1. Sono considerate aree metropolitane
le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti
abbiano con essi rapporti di stretta integrazione e in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché
alle relazioni culturali e alle caratteristiche culturali e alle ;caratteristiche
territoriali.
2.
La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area
metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una
provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali e all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo
16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova
provincia.
4.
Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana
con specifica podestà statuaria ed assume la denominazione di "città
metropolitana".
5.
In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna
puï con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo
delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Ä
Il testo dell'art.19 della citata legge n. 142/1990 è il seguente:"Art.
19 (Funzioni della città metropolitana e dei comuni).Ä 1. La legge
regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le
funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre
alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate
ai comuni quando hanno percepito carattere sovracomunale o debbono,
per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata
nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b)
viabilità, traffico e trasporti;
c)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d)
difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle
risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)
raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)
servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della
formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2.
Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi
sui servizi ad essi attribuiti.
3.
Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite
espressamente alla "città metropolitana". Ä Il testo dell'art.
27, comma 3, della legge n. 142/1990, più volte citata è il seguente:
"3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della provincia
o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte
le amministrazioni interessate."
Art.
37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)
1.
L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei
casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a)
agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b)
ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine
del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c)
al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali;
d)
nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti
proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti
le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente
segnaletica è di competenza del comune.
2.
Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali
che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio
ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione
e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
3.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano
la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro dei
lavori pubblici, che decide in merito.
Art.
38 (Segnaletica stradale)
1.
La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a)
segnali verticali;
b)
segnali orizzontali;
c)
segnali luminosi;
d)
segnali ed attrezzature complementari.
2.
Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note
a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre
regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa
quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'articolo 41, prevalgono
su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano
la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su
quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni
degli agenti di cui all'articolo 43.
3.
E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto
dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le
prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono
in contrasto con altre regole della circolazione.
4.
Quanto stabilito dalle presenti norme e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati
alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità
pari o superiore a 70 km/h.
5.
Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali,
i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione,
il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni,
colori, materiali, rifrangenza,illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche
di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure
di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione
del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della
strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire
ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6.
La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7.
La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e
deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale ä stata
collocata.
8.
E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro
dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal
regolamento.
9.
Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione
dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità
delle intersezioni stradali.
10.
Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte
all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo
e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere
conformi a quelli prescritti dal regolamento.
11.
Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso
pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare,
con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate
dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire
l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12.
I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua
sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente
disposto dalle presenti norme.
13.
I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni
di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14.
Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono
agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano
uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori
pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza
nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro
dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della
strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce
titolo esecutivo.
15.
Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni
del presente articolo sono regolate dall'articolo 146.
Art.
39 (Segnali verticali)
1.
I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A)
segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano
la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B)
segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni
cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a)
segnali di precedenza;
b)
segnali di divieto;
c)
segnali di obbligo;
C)
segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della
strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione
di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a)
segnali di preavviso;
b)
segnali di direzione;
c)
segnali di conferma;
d)
segnali di identificazione strade;
e)
segnali di itinerario;
f)
segnali di località e centro abitato;
g)
segnali di nome strada;
h)
segnali turistici e di territorio;
i)
altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l)
altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2.
Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e diapposizione.
3.
Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano
le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica
il comma 13 dell'articolo 38.
Art.
40 (Segnali orizzontali)
1.
I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare
la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni
od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2.
I segnali orizzontali si dividono in:
a)
strisce longitudinali;
b)
strisce trasversali;
c)
attraversamenti pedonali o ciclabili;
d)
frecce direzionali;
e)
iscrizioni e simboli;
f)
strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g)
isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h)
strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea;
i)
altri segnali stabiliti dal regolamento.
3.
Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le
continue, eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza,
indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata;
le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4.
Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua;
in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di
quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5.
Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare
le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare
precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero
un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6.
Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale
il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario,
per rispettare il segnale "dare precedenza".
7.
Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni,
i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali,
nonché le loro modalità di applicazione.
8.
Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate:
le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate
tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce
longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente
affiancata una discontinua.
9.
Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai
veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli
che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10.
E' vietata:
a)
la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b)
la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio
di corsia;
c)
la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei
veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti
dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle
persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti
possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo
in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art.
41 (Segnali luminosi)
1.
I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie
a)
segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b)
segnali luminosi di indicazione;
c)
lanterne semaforiche veicolari normali;
d)
lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e)
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f)
lanterne semaforiche pedonali;
g)
lanterne semaforiche per velocipedi;
h)
lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i)
lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l)
lanterne semaforiche speciali;
m)
segnali luminosi particolari.
2.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma
circolare e di colore:
a)
rosso, con significato di arresto;
b)
giallo, con significato di preavviso di arresto;
c)
verde, con significato di via libera.
3.
Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato
è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente
ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4.
Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato
di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato
di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di
un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di
arresto.
5.
Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a)
rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b)
giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale
e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento
di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si
trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c)
verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6.
Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di
bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde;
il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma
limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
7.
Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa
a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o
di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia,
con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare
il varco sottostante la luce.
8.
Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo
sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici,
previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento
e da specifiche normative.
9.
Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale
ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area
di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare
prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre
la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente
via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza
ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico
nella quale vanno ad immettersi.
10.
Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non
possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi
in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare
sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.
11.
Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli
non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento
pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare
le indicazioni.
12.
Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per
i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente
ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle
frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli
devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e
11.
13.
Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista
ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla
possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano
il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria
di attraversamento.
14.
Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa
a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento
dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di
cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.
15.
In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16.
Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia
o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde
a forma di freccia rivolta verso il basso. E' vietato ai veicoli di
arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche
per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della
X rossa.
17.
In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera
i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18.
Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare
di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente
ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare
prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni
siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni
a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti
egli deve tener conto di esse.
19.
Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori
e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il
comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle
varie situazioni segnalate.
Art.
42 (Segnali complementari)
1.
I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a)
il tracciato stradale;
b)
particolari curve e punti critici;
c)
ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2.
Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire
la sosta o a rallentare la velocità.
3.
Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei
segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità
di impiego e di apposizione.
Art.
43 (Segnalazioni degli agenti del traffico)
1.
Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2.
Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero
delle norme di circolazione.
3.
Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a)
braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto"
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il
segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai
conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;
b)
braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto"
per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti
da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia,
e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione
indicata dal braccio o dalle braccia.
4.
Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il
braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto"
per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro
di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.
5.
Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza
della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la
marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli
veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni
contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero
con le norme di circolazione.
6.
Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere
facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che
di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro
ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
Art.
44 (Passaggi a livello)
1.
In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato,
a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto
a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo
utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo
di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono
obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non
visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere
le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2.
In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente
la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti
alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile
della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di
segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo
nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da
spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello
su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata
solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.
3.
Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali
obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello,
le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché
la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere
e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.
4.
Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle
per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere
di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione
delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Art.
45 (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo
ed omologazioni)
1.Sono
vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista
o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento
o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione
dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2.
Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle
imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della
segnaletica, di sostituire, integrare, spostare,rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme,
per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di
collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento,
dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare
confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione
della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello
di cui all'articolo 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con
il Ministero dei trasporti.
3.
Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione,
la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione
e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme
di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici,
che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli
uffici centrali o periferici.
4.
Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori pubblici,
a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce
titolo esecutivo.
5.
Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera
dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare,
ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere
immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che
non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche
parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni
locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica
stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione,
l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore.
Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento
con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6.
Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature
e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico,
nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle
violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la
loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od
omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità
e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate
altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
7.
Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
8.
La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
di cui all'articolo 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico
servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione
di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.
9.
Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi
o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi
dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni. A tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto
della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.