DEI VEICOLI
Capo
I - Dei veicoli in generale
Art.
46 (Nozione di veicolo)
1.
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli
tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade
guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle
per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le
cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
Art.
47 (Classificazione dei veicoli)
1.
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a)
veicoli a braccia;
b)
veicoli a trazione animale;
c)
velocipedi;
d)
slitte;
e)
ciclomotori;
f)
motoveicoli;
g)
autoveicoli;
h)
filoveicoli;
i)
rimorchi;
l)
macchine agricole;
m)
macchine operatrici;
n)
veicoli con caratteristiche atipiche.
2.
I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e),
f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle
categorie internazionali:
a)
- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
-
categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non
supera i 50 km/h;
-
categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima
di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i
50 km/h;
-
categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta
laterale);
-
categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico)
supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque
sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
b)
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed aventi almeno quattro ruote;
-
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
-
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
non superiore a 5 t;
-
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più
di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t;
c)
- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi
almeno quattro ruote;
-
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non superiore a 3,5 t;
-
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
-
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 12 t;
d)
- categoria 0: rimorchi (compresi i semirimorchi);
-
categoria 01: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
-
categoria 02: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non
superiore a 3,5 t;
-
categoria 03: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 10 t;
-
categoria 04: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Art.
48 (Veicoli a braccia)
1.
I veicoli a braccia sono quelli:
a)
spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b)
azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Art.
49 (Veicoli a trazione animale)
1.
I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più
animali e si distinguono in:
a)
veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b)
veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c)
carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2.
I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
Art.
50 (Velocipedi)
1.
I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi,
azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.
2.
I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza.
Art.
51 (Slitte)
1.
La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini,
a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte
di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento
del manto stradale.
2.
Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art.
52 (Ciclomotori)
1.
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a)
motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b)
capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45
km/h.
2.
I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati
al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in
adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del
Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non
osti il diritto comunitario.
3.
Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare
per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle
medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole
manomissione degli organi di propulsione.
4.
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2 sono considerati motoveicoli.
Art.
53 (Motoveicoli)
1.
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e
si distinguono in:
a)
motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone,
in numero non superiore a due compreso il conducente;
b)
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c)
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente;
d)
motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e)
mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato,
con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al
comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;
f)
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g)
motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi;
su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h)
quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto
di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa
a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie
se a trazione elettrica, capaci
di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino
a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento.
Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti
sono considerati autoveicoli.
2.
Sono,altresì,considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati
al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3.
Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare
come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4.
I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di
lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puï eccedere 2,5 t.
5.
I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6.
I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non
superiore a due, compreso quello del conducente.
Art.
54 (Autoveicoli)
1.
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi
i motoveicoli, e si distinguono in:
a)
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b)
autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con
più di nove posti compreso quello del conducente;
c)
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica
o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d)
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone
addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e)
trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi
o semirimorchi;
f)
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative
a tale scopo;
g)
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente
al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del
personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature
e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature
stesse;
h)
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte,
agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione
dell'articolo 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per
il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se
vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 61, il
veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i)
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da
un semirimorchio;
l)
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra
loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti
viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti.
La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori
tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due
parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m)
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di
sette persone al massimo, compreso il conducente;
n)
mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego
o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il
ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti
in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e non superiori
a quelli di cui all'articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto
dei limiti dimensionali fissati nell'articolo 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri
o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2.
Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature
di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli
per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
Art.
55 (Filoveicoli)
1.
I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie
e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono
consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione,
non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2.
I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'articolo 54 per gli
autoveicoli.
Art.
57 (Macchine agricole)
1.
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attività.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono
in:
a)
SEMOVENTI:
1)
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite
per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante
della trattrice agricola;
2)
macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di
operazioni agricole;
3)
macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente
a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non
puï superare 0,7 t compreso il conducente;
b)
TRAINATE:
1)
macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2)
rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle
trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature
per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico
non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente;
3.
Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi
a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici
ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a
superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4.
Le macchine agricole di cui alla lettera a),numeri 1) e 2),e di cui
alla lettera b), numero 1),possono essere attrezzate con un numero
di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non
permanente.
Art.
58 (Macchine operatrici)
1.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote
o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono
circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di
esecuzione.
2.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili
o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di
sabbia e simili;
c)
carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3.
Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti,
non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4.
Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità
di 15 km/h.
Art.
59 (Veicoli con caratteristiche atipiche)
1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche
non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2.
Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce,
con proprio decreto:
a)
la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale
i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione
e della guida;
b)
i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per
una o più delle categorie succitate.
Art.
60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)
1.
Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicol d'epoca, nonché i motoveicoli
e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2.
Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli
autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione
in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice,
e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti,
alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico
della Direzione generale della M.C.T.C..
3.
I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a)
la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di
apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito
della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni
o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti
di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è
compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore,
l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione
sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la
velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b)
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato
alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco
di cui al comma 2.
4.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse
storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione
nei registri previsti dall'articolo 5, comma trentaquattresimo del
decreto-legge 30 dicembre 1982,n.953 (*), convertito con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n.53. I detti veicoli, qualora non iscritti
al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per
poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri
del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione
è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche
di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale
tipo di veicoli, determinate dal regolamento.Il regolamento stabilisce
anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli
devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento
della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle
attuali esigenze della circolazione.I medesimi veicoli sono iscritti
in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C..
5.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare
sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo
di veicoli determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6.
Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista
dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti
previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o da lire cinquantamila
a lire duecentomila se si tratta di motoveicoli.
____________
(*)
Il testo del trentaquattresimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982
(Misure in materia tributaria) è il seguente: "Gli autoveicoli
e i motocicli d'interesse storico, inseriti nei registri: Automotoclub
storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
sono esenti dalle tasse e dalla sopratassa indicata nel trentaquattresimo
comma".
Art.
61 (Sagoma limite)
1.
Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 10 e nei commi successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a)
larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza
non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b)
altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c)
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50
m per i veicoli ad un asse e 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi,
per i veicoli isolati a due o più assi.
2.
Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza
totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,sempre che siano
rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati
e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere
la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono
eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati
gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
3.
Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei
caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4.
La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore
di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,purché mobili.
5.
Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi
di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare
e le modalità di controllo.
6.
I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli
o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti
commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso
il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo,
salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.
Art.
62 (Massa limite)
1.
La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'articolo 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia
e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad
un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2.
Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità
posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o
più assi.
3.
Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore
a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18
t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli
a tre o più assi;26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli
a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti
dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus
a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4.
Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella
di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare
30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato
non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5.
Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t.
6.
In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve
superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1m; nel caso in
cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a
1,3 m il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza
sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può
eccedere 20 t.
7.
Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo
quanto disposto dall'articolo 167, i limiti di massa stabiliti dal
presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 10.
Art.
63 (Traino veicoli)
1.
Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo,
salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti
eccezionali di cui all'articolo 10, e salvo quanto disposto dall'articolo
105.
2.
Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo
non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali,
ovvero nei casi previsti dall'articolo 159. La solidità dell'attacco,
le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere
alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3.
Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può
autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli
non considerati rimorchi.
4.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della
massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Capo
II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Art.
64 (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle
slitte)
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere
in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2.
Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art.
65 (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale
e delle slitte)
1.
Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, comma 1, i veicoli
a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori
che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che
emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due
catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su
ciascun lato.
2.
I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile
di pericolo.
3.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta
non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui
l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi
alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo
69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art.
66 (Cerchioni alle ruote)
1.
I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico
sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che
tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni,
espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere
muniti di ruote gommate.
2.
La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50
mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati
con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella
determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura
massima di 5 mm per parte.
3.
La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4.
I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione
animale destinato a trasporto di cose.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente
ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Art.
67 (Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una
targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza,
della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli
destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico,
nonché della larghezza dei cerchioni.
2.
La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna
delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano
più chiaramente leggibili.
3.
La fornitura delle targhe è riservata ai comuni che le consegnano
agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1.
Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che
l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del
Ministro dei lavori pubblici.
4.
I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito
registro del comune di residenza del proprietario.
5.
Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta
non munito della targa prescritta,ovvero viola le disposizioni del
comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
6.
Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione
animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7.
Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti
indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi)
1.
I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a)
per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse
che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b)
per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c)
per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui
pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi
devono essere applicati sui lati.
2.
I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'articolo
152, comma 1.
3.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche
costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi
a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone
oltre il conducente.
5.
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel
regolamento.
6.
Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno
dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi
o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo
e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7.
Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8.
Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi
di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
Art.
69 (Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura
dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi)
1.
Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli
49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità
di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche
e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli
a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi
le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Art.
70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)
1.
I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di
piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area
comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui
tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali.
I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre
alla targa indicata nell'articolo 67, devono essere muniti di altra
targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono
destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2.
Il regolamento di esecuzione determina:
a)
i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato
il servizio di piazza;
b)
le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi
di piazza con vetture a trazione animale;
c)
le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni
cinque anni;
d)
le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3.
Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle
slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano,in
quanto compatibili,le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4.
Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico
o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne
sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5.
Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la
sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Capo
III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione
I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici
per la circolazione
Art.
71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi)
1.
Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza
della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento
e sono indicate nel regolamento.
2.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il
Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli
altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere
i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso
speciale, nonché i veicoli blindati.
3.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli
altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché
le modalità per il loro accertamento.
4.
Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto
nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5.
Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C. - sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti
le materie di propria competenza.
6.
Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi
alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto
di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
Art.
72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1.
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c)
dispositivi di segnalazione acustica;
d)
dispositivi retrovisori;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
2.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35
t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli
devono altresì essere equipaggiati con:
a)
dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di
veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco,
aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli,
con decreto del Ministro dei trasporti;
b)
segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c)
contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
3.
Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per
il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezioni
di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono
altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale
di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite
nel regolamento.
4.
I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5.
I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al
comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti
atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
6.
Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri
decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono
essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione
alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7.
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche
sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere
condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.
8.
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione
da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.,
secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,
salvo quanto previsto nell'articolo 162. Negli stessi decreti è indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda
di omologazione.
9.
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al
numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio,
le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi
alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità
dell'apposizione.
10.
Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute
nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al
comma 7;in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti,
l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
11.
L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi
di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione
di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12.
Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio
il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo
ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio
dei dispositivi di cui al presente articolo.
13.
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme
alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art.
73 (Veicoli su rotaia in sede promiscua)
1.
I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere
muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e
acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità
anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare
con sicurezza.
2.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche
e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1,
nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.
3.
Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante
di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale
alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità,
non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art.
74 (Dati di identificazione)
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a)
una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b)
un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato
con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale
da non poter essere cancellato o alterato.
2.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati
in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia
suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3.
Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve
essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con
punzone dell'ufficio stesso.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione,
le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio
di cui al comma 3.
5.
Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute
nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati
di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica
per l'Europa, recepite dal Ministero dei trasporti.
6.
Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione
del telaio, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
Art.
75 (Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione)
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste
dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un
normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a
50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova
da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con
lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento.
3.
I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche,
prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa
ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata
su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti. Con lo stesso decreto è indcata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
4.
I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio
di piazza,di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto
di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento
di cui al comma 2.
5.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia
a condizione di reciprocità.
6.
L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria.
Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le
modalità previste nel comma 2.
7.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
76 (Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformità)
1.
L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto
con esito favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma
2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2.
Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di
origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si
tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità
europee che, a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine
è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3.
Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che
il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5.
La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento
sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore
il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione
degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6.
Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il
costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità.
Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei
trasporti, per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di
tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad
ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione
progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
7.
Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi
da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia,
per la parte di propria competenza,la certificazione di origine che
deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal
certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione
in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni
di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni
sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.
8.
Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6
e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il
fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
Art.
77 (Controlli di conformità al tipo omologato)
1.
Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento,
all' accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a
motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata
la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere
l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di
controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2.
Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati,
sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono
a carico del titolare dell'omologazione.
3.
Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
4.
Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.
Art.
78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione
e aggiornamento della carta di circolazione
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita
e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato
il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione
ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali.
2.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,nonché
i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento
medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti
e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato
e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte
visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito
il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con
esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
4.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art.
79 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono
essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da
garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro
i limiti di cui al comma 2.
2.
Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento
cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda
i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità
e delle emissioni inquinanti.
3.
Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute
nelle direttive stesse.
4.
Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi
di cui all'articolo 72 non funzionanti o non egolarmente installati,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art.
80 (Revisioni)
1.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri,
i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale
o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi,
al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza
per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano
emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni,
salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C..
Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato
il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2.
Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del
comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive
della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a
motore.
3.
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose
o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore
a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione
deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione
e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze
previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4.
Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti
superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli
destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze,
per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici,
la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati
già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi
5 e 6.
5.
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, qualora sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singoli veicoli.
6.
I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata
al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, sono emanati
sentito il Ministero dell'ambiente.
7.
In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere
dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti
per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento
di revisione singola.
8.
Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari
e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti
per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale
le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la
propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività
di autoriparazione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge
5 febbraio 1992, n. 122 (1). Le suddette revisioni possono essere
altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese
iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro,
in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9.
Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto
esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento;il titolare della ditta o, in sua vece,
il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali
e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere
durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative
per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10.
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua
periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8
e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione
presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese
di cui all'ottavo comma sono effettuati, con le modalità di cui all'articolo
19, primo, secondo, terzo e quarto comma,della legge 1 dicembre 1986,n.870
(2),da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali
e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera
direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi
a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente
postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo
3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro del tesoro.
11.
Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa
non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che
le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
12.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione
svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di
cui al comma 8,nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13.
Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che
saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono
all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della
M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite
e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del
pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro
e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento,la carta di circolazione sarà a disposizione presso
gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da
parte delle officine,che provvederanno a restituirla all'utente. Fino
alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione
dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14.
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione
è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero
nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15.
Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato
accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità
stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima
vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16.
L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione
falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione
discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
____________
(1)
Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge n. 122/1992 (Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività
di autoriparazione) è il seguente:
1.
Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazioni.
Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad
una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale
delle imprese di cui all'art. 4.
(2)
Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986
(Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero
dei trasporti) è il seguente:
1.
Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3,
allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta
degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte
le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con
una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2.
Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede
dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei
richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di
trasporto prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a
carico dei richiedenti.
4.
Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale
è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso
delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico
degli interessati richiedenti.
Art.
81 (Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.)
1.
Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di
veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti
appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della
VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma
di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica.
2.
I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito
corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.
3.
Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4.
Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e
le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto
dal comma 2.
Sezione
II - Destinazione ed uso dei veicoli
Art.
82 (Destinazione ed uso dei veicoli)
1.
Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base
alle caratteristiche tecniche.
2.
Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3.
I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4.
Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di
circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5.
L'uso di terzi comprende:
a)
locazione senza conducente;
b)
servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per
trasporto di persone;
c)
servizio di linea per trasporto di persone;
d)
servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e)
servizio di linea per trasporto di cose;
f)
servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6.
Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale
e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus
destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero
dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del
veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8.
Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza
un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati
sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
9.
Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il
trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
10.
Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,del titolo VI. In
caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
Art.
83 (Uso proprio)
1.
Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al
trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la
carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici,
imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente
connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato
dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussitenza di tali necessità,
secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti
ministeriali.
2.
La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza
per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta
dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio
dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge
6 giugno 1974, n.298 (*),e successive modificazioni. Le disposizioni
di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 t.
3.
Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito
al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni
stabilite dalle norme speciali in materia.
4.
Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone
senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti
nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
5.
La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto
mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
6.
Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo
senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti
nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'articolo 46 della
legge 6 giugno 1974, n.298.
____________
(*)
La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti
di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti
di merci su strada". Il testo dell'art. 46 della citata legge
è il seguente: "Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto
dall'articolo 36 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione
di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli senza licenza o
senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti
nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la reclusione da
uno a sei mesi o con la multa da lire centomila a lire trecentomila.
Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene
durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli
agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione
e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede
al sequestro del veicolo". La misura minima e massima della sanzione
pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato è stata
successivamente moltiplicata per due (legge 24 novembre 1981, n. 113,
quarto comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da
lire duecentomila a lire seicentomila".
Art.
84 (Locazione senza conducente)
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a
locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo,
si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze
di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2.
E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione
di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati
locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita
in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che
i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3.
L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose
per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri,
rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione,acquisiti
in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di
altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
4.
Possono, inoltre, essere destinati a locazione senza conducente:
a)
i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b)
i veicoli aventi massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto
promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza.
6.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro
dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi
e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7.
Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato
a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila
se trattasi di altri veicoli.
8.
Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
86 (Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)
1.
Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2.
Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa licenza
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle violazioni conseguono
le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di circolazione
e della confisca del veicolo, ai sensi delle disposizioni del capo
I, sezione II, del titolo VI.
3.
Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare
alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
Art.
87 (Servizio di linea per trasporto di persone)
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua
corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati
e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito
da una particolare categoria di persone.
2.
Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone:
gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i
filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a
tale trasporto.
§ 3.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del
nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative
concessioni.
4.
I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle
linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto
il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto
titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli
destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa,
purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine
la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento
rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee
o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono
essere utilizzati.
5.
I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea
per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale,
secondo direttive emanate con decreto del Ministro dei trasporti,
ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte
dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni.
6.
Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale
uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali
ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
7.
La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
88 (Servizio di trasporto di cose per conto terzi)
1.
Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore
si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto
ordinati dal mittente.
2.
La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito
documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia,
che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni
della legge 6 giugno 1974, n.298 (*), non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3.
Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non
adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione
o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni previste dalla
legge 6 giugno 1974, n. 298.
____________
(*)
Per la legge n. 298/1974 si veda in nota all'art. 83.
Art.
89 (Servizio di linea per trasporto di cose)
1.
Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
Art.
90 (Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
1.
Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata
sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2.
Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio
di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
Sezione
III - Documenti di circolazione e immatricolazione
Art.
98 (Circolazione di prova)
1.
Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita,
i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici
di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione
e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo
di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110
e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove
tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti
per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono
essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova,
rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente
il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di appo-
sita delega.
2.
La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa
verifica dei requisiti necessari.
3.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica
se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4.
Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
99 (Foglio di via)
1.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi
ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste
prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate
di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa
di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una
targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C..
2.
Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni
sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di
veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice
uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata
massima di centottanta giorni.
3.
Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa
provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
4.
Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche
del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
5.
Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di
tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
100 (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli
e dei rimorchi)
1.
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente,
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2.
I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente
i dati di immatricolazione.
3.
I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente
i dati di immatricolazione.
4.
I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati
di immatricolazione della motrice stessa.
5.
Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6.
I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente
di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di
autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente
al veicolo rimorchiato.
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe
di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.
8.
Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di
ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.
9.
Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a)
i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b)
la collocazione e le modalità di installazione;
c)
le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche
e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10.
Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione
del veicolo.
11.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
12.
Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta
è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
13.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.14.
Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero
usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del
codice penale.
15.
Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.
Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
101 (Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe)
1.
La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore
o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro
delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo
del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici
nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C.
nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2.
Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., all'atto dell' immatricolazione dei veicoli.
3.
Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono
essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro
novanta giorni dal rilascio del documento stesso.
4.
Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3,
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A. provvede, tramite gli organi di polizia, al
ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5.
Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
6.
La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle targhe secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
102 (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa)
1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe
di cui all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia
che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2.
Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento
o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano
state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate dall'articolo 93.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione
del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute
nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello,
nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli
della targa originaria.
4.
I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione
del veicolo, con le procedure indicate nell'articolo 93.
5.
Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione
o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui
al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi
1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
7.
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art.
103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli
a motore e dei rimorchi)
1.
La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo
o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio
del P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione
o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo
il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione
al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con
il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio
delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale della M.C.T.C..
2.
Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati
d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna
agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni
dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'articolo
159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo
stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti
o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso
articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti
previsti dal comma 1.
3.
I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli
e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione
in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti
mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi
titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli
estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe
e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi
registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le
norme del regolamento.
4.
Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili
dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi
ai sensi dell'articolo 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'articolo 215, comma 4.
5.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La sanzione è da lire cinquecentomila a lire duemilioni
se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
Capo
IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
Art.
104 (Sagome e masse limite delle macchine agricole)
1.
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano
su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo
61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2.
Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 57, la massa complessiva
a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5
t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3.
Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici,tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi
di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 2O t.
4.
La massa massima sull'asse più caricato non può superare 1O t; quella
su due assi contigui a distanza inferiore a 1,2O m non può superare
11 t e, se a distanza non inferiore a 1,2O m, 14 t.
5.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente,
la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche
non deve essere inferiore al 2O% della massa della macchina stessa
in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15%
per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per
le macchine agricole semicingolate.
6.
La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere
16 t.
7.
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di
tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a)
lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al
6O % della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b)
lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al
90 % della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c)
la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi
e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio
di quella della trattrice non zavorrata;
d)
la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,6O m dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice;
e)
la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite
dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f)
il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi
deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli
stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata
con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale
rispetto al piano di appoggio.
8.
Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall' 1 al 6 e le trattrici equipaggiate
con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano
nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole
eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione
valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S.
di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per
la rimanente rete stradale.
9.
Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi
di segnalazione visiva,atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine
agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate
le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
1O.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le
sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
11.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
12.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza
avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione;
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo
di sanzione pecuniaria.
13.
Dalle violazioni di cui ai commi 1O e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'articolo 10
Art.
105 (Traino di macchine agricole)
1.
I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole
trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2.
Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare
un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole,
se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3.
Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto
divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo
di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila .
Art.
106 (Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine
agricole)
1.
Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono essere
costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando
effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate
con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito
il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono
essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di
visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa,
con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati
o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile
e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2,
lettera a),escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite
di:
a)
dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b)
dispositivi per la frenatura;
c)
dispositivo di sterzo;
d)
dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e)
dispositivo per la segnalazione acustica;
f)
dispositivo retrovisore;
g)
ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h)
dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i)
dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per
il traino;
l)
superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.
3.
Le macchine agricole semoventi indicate nell'articolo 57, comma 2,
lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione
del comma 2,dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed
h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera
a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4.
Le macchine agricole trainate indicate nell'articolo 57, comma 2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a),b),g),h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all'articolo
57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore
od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola
traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito
che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5.
Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere
munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell' agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del Ministro
dell' ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con
lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero
e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6.
Le macchine agricole indicate nell'articolo 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa
previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7.
Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità
europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati,
di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
accettati dal Ministero competente per la materia.
8.
Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di
norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2,3,4,5
e 6.
Art.
107 (Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole)
1.
Le macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore
quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce
le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova
da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente
in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3.
Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un
prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale
per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia
a condizione di reciprocità.