NORME DI COMPORTAMENTO
Art.
140 (Principio informatore della circolazione)
1.
Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni
caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti
titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Art.
141 (Velocità)
1.
E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo
che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico
del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada
e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose
ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2.
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo
ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione
di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro
i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo
prevedibile.
3.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti
di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle
intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli
indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente
visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4.
Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi, quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in
prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando
i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni
di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino
sulla strada diano segni di spavento.
5.
Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6.
Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7.
All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche
il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
9.
Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
10.
Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma
7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire
trentamila a lire centoventimila.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
142 (Limiti di velocità)
1.
Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade,
i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le
strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità
di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h sulle strade
urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.
2.
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada
possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti
di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli
fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive
che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari
della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre
limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare
i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con
i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre
l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario;
in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può
procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con
diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3.
Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a)
ciclomotori: 45 km/h;
b)
autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1 figurante inallegato all'accordo
di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h
fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c)
macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici
o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h intutti gli altri casi;
d)
quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e)
treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere
h), i) ed l) dell'articolo 54, comma 1: 70 km/hfuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
f)
autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiorea 8
t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulleautostrade;
g)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12t: 80 km/h
fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h)
autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/hfuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i)
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tse adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82,comma 6: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/hsulle autostrade;
l)
mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri
abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4.
Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione
di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità
massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi
nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione
alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo
138, comma 11.
5.
In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'articolo 141.
6.
Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7.
Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
8.
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi
di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,del titolo VI. Se
la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente
di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre
a sei mesi.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
11.
Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida
di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h),
i) e l), le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.
12.
Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo
di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due
a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso
della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
è da quattro a otto mesi.
Art.
143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata)
1.
I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e
in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada
è libera.
2.
I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3.
La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando
si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso,
a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una
carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4.
Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si
deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5.
Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie
per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6.
Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'articolo 2, comma 2, a tre
o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata
ai veicoli lenti.
7.
All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando
una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di
sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque
sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna
in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva
intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia
se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi,
in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per
effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita
anche a destra.
8.
Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere
sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione,
non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9.
Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un
lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della
zona interessata dai binari, purchè rimangano sempre entro la parte
della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.
10.
Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo
diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato,
possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro
senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento
dei viaggiatori.
11.
Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
12.
Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre
la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate
separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione
prevista dal presente comma, consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è
da due a sei mesi.
13.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
144 (Circolazione dei veicoli per file parallele)
1.
La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del
traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata
riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata
da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui
gli agenti del traffico la autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo
il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali
luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2.
Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di
veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi
presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella
corsia prescelta.
3.
Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia
di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per
svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità
o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata,
quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima
corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando
devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre
previa la necessaria segnalazione.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
145 (Precedenza)
1.
I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la
massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2.
Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove
le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo
di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3.
Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti
hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie,
salvo diversa segnalazione.
4.
I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo
37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5.
I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia
di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così
stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6.
Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio
i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a
chi circola sulla strada.
7.
E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità
di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo
da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8.
Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste
ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza
a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche
di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla
strada.
9.
I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi
della precedenza.
10.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
11.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
Art.
146 (Violazione della segnaletica stradale)
1.
L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti
dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento
2.
Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale
o nelle relative norme di regolamento,ovvero dagli agenti del traffico,è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Sono fatte salve le particolari
sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma
4.
3.
Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia
stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art.
147 (Comportamento ai passaggi a livello)
1.
Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello,devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti edevono osservare
le segnalazioni indicate nell'articolo 44.
2.
Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere,
gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, che nessun
treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente
i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.
3.
Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello
quando:
a)
siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b)
siano in movimento di apertura le semibarriere;
c)
siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica
previsti dall'articolo 44, comma 2,e dal regolamento, di cui al comma
3 dello stesso articolo;
d)
siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere
previsti dal medesimo articolo.
4.
Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio
a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve
cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità,
deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per
le persone,nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia
siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
6.
Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,
in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Art.
148 (Sorpasso)
1.
Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o
sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2.
Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a)
che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa
possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b)
che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato
di voler compiere analoga manovra;
c)
che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora
la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia
iniziato il sorpasso;
d)
che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la
propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della
presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o
che precedono l'utente da sorpassare.
3.
Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada
che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione,
deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi
da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra
appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere
effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che
si intende superare.
4.
L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve
tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5.
Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto
anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non
consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento,
ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente
di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi
da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono.
Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea
per trasporto di persone.
6.
Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il
conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare
un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per
il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio
ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
7.
Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del
veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare
a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi
a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8.
Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata
a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso
unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9.
Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata
per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salva gente,
il sorpasso a destra è vietato.
10.
E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve
o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi
il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con
lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica
orizzontale.
11.
E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro,
nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi
a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione,
quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia.
12.
E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è, però, consentito:
a)
quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b)
quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate
o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia
e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c)
quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre
che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia;
d)
quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13.
E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi
a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata
da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato
o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale
per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
14.
E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade
o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15.
Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito,
ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi
2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Alla stessa sanzione
soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16.
Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10,
11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Quando non
si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due
anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma
per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma
14.
Art.
149 (Distanza di sicurezza tra veicoli)
1.
Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che
precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2.
Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso
solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere
mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione
non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso
di marcia.
3.
Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli
devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza
rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m.
I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario,
ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
5.
Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 8O, comma 7, la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di
due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni
di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6.
Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo.
Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo
VI.
Art.
150 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna)
1.
Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi
o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato
e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve
arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.
2.
Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio
con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede
in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine
destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia,
se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve
arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti
necessaria la manovra di retromarcia.
3.
Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi
di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli
di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto
agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla
medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere
eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno
che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo
che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in
prossimità di una piazzola.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
5.
Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica
l'articolo 149, commi 5 e 6.
Art.
151 (Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1.
Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo;
b)
proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminarela
strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c)
proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve amigliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia,caduta di neve, pioggia
o nubi di polvere;
d)
proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare
la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della
strada che il veicolo effettua o stà pereffettuare la retromarcia;
e)
indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo
che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente
intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f)
segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di
tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g)
dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo
che serve ad illuminare la targa posteriore;
h)
luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore e posteriore;
i)
luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve
a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di
forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l)
luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di
un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce
le luci di posizione;
m)
luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le lucidi posizione
del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n)
luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti
che il conducente aziona il freno di servizio;
o)
catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
la presenza del veicolo;
p)
pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa
oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli.
Art.
152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
1.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di
scarsa visibilità.
2.
Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche
durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente
visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1.
Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante
la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte,
le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore,
si devono tenere accesi:
a)
i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione
pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche
se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri
abitati, anche di giorno,in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata
in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono
essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua
e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità
per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;
b)
i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro,durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con leesigenze della circolazione, devono essere
usati i proiettori anabbaglianti.
2.
I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia,
fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti
e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi
si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni
caso e nelle ore e nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, nei
centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3.
I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a
quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a)
quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione
delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli
incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b)
quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei
proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente
per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;
c)
in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli
altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti
su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue
4.
E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per
dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare
al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito
durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1,
punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5.
Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6.
Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152,
comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli
a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando
in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte
del traffico.
7.
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione
luminosa di pericolo:
a)
nei casi di ingombro della carreggiata;
b)
durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile
di pericolo ove questo sia necessario;
c)
quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente
ridotta;
d)
quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e)
in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo
anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8.
In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa
o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per
nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9.
E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi
da quelli indicati nell'articolo 151.
10.
Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
11.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero
usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
154 (Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre)
1.
I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel
flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire
il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a
sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo
non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a)
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi;
b)
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2.
Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi
degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni
devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare
allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve
essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando
i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni
a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi
e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora
intenda voltare.
3.
I conducenti devono, altresì:
a)
per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata;
b)
per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto
a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata
e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità
del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso
unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro
della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare
l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c)
nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4.
E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di
direzione.
5.
Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche
frenate o rallentare improvvisamente.
6.
L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o incorrispondenza
delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7.
Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
8.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
155 (Limitazione dei rumori)
1.
Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia
dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo
in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione
stessa.
2.
Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto
in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3.
Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo
dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità
fissati dal regolamento.
4.
I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli
devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento
e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione
al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1991 (*).
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
____________
(*)
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno.
Art.
156 (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)
1.
Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione
deve essere la più breve possibile.
2.
Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica
è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico
lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante
le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,
se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito
da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3.
Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i
casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo
delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di
profondità a breve intermittenza.
4.
In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti
o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e
limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
157 (Arresto, fermata e sosta dei veicoli)
1.
Agli effetti delle presenti norme:
a)
per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta
ad esigenze della circolazione;
b)
per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche
se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita
o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima
durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio
alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c)
per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta
nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d)
per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel
caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi
per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2.
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallela
mente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato,deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
3.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi
né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso
di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade
con precedenza la sosta è vietata.
4.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita
anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga
spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque
non inferiore a tre metri di larghezza.
5.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6.
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo
ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario
in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo
della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato
che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti
della strada.
8.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
1.
La fermata e la sosta sono vietate:
a)
in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari
di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne
la marcia;
b)
nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici
e i portici, salvo diversa segnalazione;
c)
sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade
urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d)
in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e
semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza
dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e)
fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle
aree di intersezione;
f)
nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione
e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo
più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g)
sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti,
nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h)
sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2.
La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a)
allo sbocco dei passi carrabili;
b)
dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente
in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c)
in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus,
dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano
delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m,
nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio
di piazza;
e)
sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico
di cose, nelle ore stabilite;
f)
sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g)
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli
o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la
carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h)
nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i)
nelle aree pedonali urbane;
l)
nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m)
negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi
di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n)
davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o)
limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori
di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino
a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3.
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati
dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza
il suo consenso.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
6.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire cinquantamila
a lire duecentomila.
7.
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno
di calendario per il quale si protrae la violazione.
Art.
159 (Rimozione e blocco dei veicoli)
1.
Gli organi di polizia, di cui all'articolo 12, dispongono la rimozione
dei veicoli:
a)
nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario
della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave
intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b)
nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
c)
in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d)
quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione
o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2.
Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il
servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto
del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica
di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3.
In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento
del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato
alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche
e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione
di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione
irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai
sensi delle norme del capo I, sezione II,del titolo VI.
5.
Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei
veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo
si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può
provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente
gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 (*).
____________
(*)
Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive
CEE n. 75/442 relative ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relative
ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente: "Art. 15 (Veicoli
a motore, rimorchi e simili) - I veicoli a motore, i rimorchi e simili
che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano
destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario
stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione,
l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. I veicoli a motore,
i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai
proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché
quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art.
923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la
demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei
casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito
decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro del tesoro. La scelta delle aree da adibire a centri
di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione,
che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i commi interessati,
nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a). Nei casi in
cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni
o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza
comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie
del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile
nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte
del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione,
non superiore comunque a centottanta giorni dalla data del conferimento,
al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi
e di agevolarne una sollecita riutilizzazione. Nei casi in cui il
centro di raccolta è gestito direttamente dal comune, i requisiti
di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.
Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta
deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito i prezzo
ragguagliato al suo valore commerciale.Il gestore del centro di raccolta
non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato
l'avvenuta radiazione dello stesso dal registro automobilistico ed
aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato
presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.
Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio
delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare
sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.
Art.
160 (Sosta degli animali)
1.
Salvo quanto disposto nell'articolo 672 (*) del codice penale, nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in
sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente
assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati
in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione
dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno
sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei
centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
____________
(*)
Si riporta il testo dell'art. 672 del codice penale: "Art. 672
(Omessa custodia e malgoverno di animali) - Chiunque lascia liberi,
o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui
posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con
la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace:
1)
chi, in luoghi aperti, abbandona a se stesso gli animali da tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se
non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2)
chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità
delle persone".
La
fattispecie di cui al primo comma è stata depenalizzata e così sanzionata
dagli articoli 33, lettera a), e 38 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, in tema di depenalizzazione. L'art. 1 del D.P.R. 29 luglio
1982, n. 571, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in tema di depenalizzazione, individua la prefettura come destinataria
del apporto per la violazione prevista dall'art. 672 sopratrascritto.
Art.
161 (Ingombro della carreggiata)
1.
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine
di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente
rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere
l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò
non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata
e parallelamente all'asse di essa.
2.
Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio
alla circolazione, deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele
necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3.
Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere
a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale
di cui all'articolo 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché
informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
162 (Segnalazione di veicolo fermo)
1.
Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi,i ciclomotori a due ruote
e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando
non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono
da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo,
di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato
alla distanza prevista dal regolamento.
2.
Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di
materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale
in modo da garantirne la visibilità.
3.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4.
Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di
pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare
efficacemente l'ostacolo.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
163 (Convogli militari, cortei e simili)
1.
E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze
di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì
inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2.
E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
164 (Sistemazione del carico sui veicoli)
1.
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità
al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento
e i segnali fatti col braccio.
2.
Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dallo articolo
61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'articolo 61.
3.
Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'articolo 61,
comma 1,possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente
fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte
non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati
orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre
la sagoma propria del veicolo.
4.
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di
fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno.
5.
E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno,
anche se in parte sostenute da ruote.
6.
Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti
della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti
di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza
in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello
approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8.
Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
9.
Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi
di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui
al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico
sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità
della restituzione sono fissate dal regolamento.
Art.
165 (Traino di veicoli in avaria)
1.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi
mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo
attrezzo,purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati
e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della
strada.
2.
Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere
attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'articolo
151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere
esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'articolo
164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'articolo 162. Il
veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito
dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli
di soccorso stradale.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art.
166 (Trasporto di cose su veicoli a trazione animale)
1.
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare
la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2.
Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a
pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi
di violazione di cui all'articolo 62, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
Art.
167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi)
1.
I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva
indicata sulla carta di circolazione.
2.
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento, a quella indicata
nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a)
da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera
1 t;
b)
da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera
le 2 t;
c)
da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera
le 3 t;
d)
da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le
3 t.
3.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a
10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili
allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente
il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento
della massa complessiva.
4.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'articolo
10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto
sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50
m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco
minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
20 cm. I veicoli di cui all'articolo 10, comma 3, lettere e) e g),
possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5.
Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad
un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma
2.
6.
La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze
di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di
massa nel complesso.
7.
Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma
4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilità
civile di cui all'articolo 2054 (*) del codice civile.
8.
Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo
le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione,
nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi
percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi
superiori.
9.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano
sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario
della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli
enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'articolo
10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa
di cui all'articolo 62.
10.
Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento
della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione,
la continuazione del viaggio ä subordinata alla riduzione del carico
entro i limiti consentiti.
11.
Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo
10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione,
limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse
massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione
del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12.
Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze
degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli
in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono
a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13.
Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste
dal presente articolo.
____________
(*)
Il testo dell'art. 2054 del codice civile è il seguente: "Art.
2054 (Circolazione di veicoli) - Il conducente di un veicolo senza
guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone
o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente
con patto di riservato dominio, è responsabile in solido del conducente,
se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono esponsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto
di manutenzione del veicolo". Con sentenza 29 dicembre 1972,
n. 205 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2054, secondo comma, soprascritto "limitatamente alla
parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione
di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non
abbia riportato danni".
Art.
168 (Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi)
1.
Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi
quelli appartenti alle classi indicate negli allegati all'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose
di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 (1), e successive modificazioni
e integrazioni.
2.
Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico,
allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza
del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base
agli allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì
prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti
dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole merci
o classi di merci pericolose di cui al comma 1.Per le merci che presentino
pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli,
debbono a ciò' essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, le necessarie misure applicative.
3.
Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada,
all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i
predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo
di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per gli interessati
di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti
dalle vigenti disposizioni.
4.
Con i decreti del Ministro dei trasporti,di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del
trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di
cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti
sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci
elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili
a quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente,nonché
i criteri e le modalità da seguire.
5.
Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano
le norme dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704 (2), e successive modifiche.
6.
Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al recepimento
delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto
su strada delle merci pericolose.
7.
Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose,la cui massa complessiva a pieno
carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione,
è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'articolo 167,
comma 2, in misura doppia.
8.
Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione,
quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte,
a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione,
è punito con l'arresto sino a otto mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. All'accertamento del reato conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione della carta di circolazione
e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a
sei mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del
capo II, sezione II, del titolo VI.
9.
Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei decreti del
Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, di
cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di trasporto di cui
ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. A tale violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e della carta di circo- lazione da uno a quattro
mesi, a norma del capo I,sezione II, del titolo VI.
10.
Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'articolo 167, comma 9.
____________
(1)
La legge n. 1839/1962 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su
strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il
30 settembre 1957".
(2)
L'art. 2 del D.P.R. n. 1704/1965 sostituisce l'art. 5 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare,
con il seguente: "Art. 5 - Il trasporto delle materie fissili
speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità
totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati
ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri,
aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria
e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.
Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali
di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso
che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro
per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
In tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data
comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle province e
nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita
denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto. Singoli
trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di
materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso
che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere
effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati
con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto
con il Ministro interessato. Le disposizioni contenute nei commi precedenti
non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla
disciplina dei trasporti. Con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito
il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate
le norme regolamentari relative al trasporto di materie fissili speciali
e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate
dalla Comunità europea della energia atomica. Fino a quando non saranno
emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie
fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente,
il trasporto di dette materie deve essere effettuato nell'osservanza
delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministro della marina
mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme
di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili".
Art.
169 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore)
1.
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2.
Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili,
non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3.
Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non
possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta
di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione
ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4.
Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo
da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli
la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i
ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono
determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5.
Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore
ad anni sedici.
6.
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n.320
(*), è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore
a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo
per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici,
anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore
o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete
od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C..
7.
Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione,
ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato
nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomilaa lire ottocentomila.
8.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI.
9.
Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida
di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
10.
Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila.
____________
(*)
Il testo dell'art. 38 della legge 320/1954 (Regolamento di polizia
veterinaria) è il seguente: "Art. 38 - Il prefetto, prima di
concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale
se:
a)
gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente
articolo;
b)
l'esercente dispone di adatti mezzi per l'operazione di pulizia, lavaggio
e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente
attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno".
Art.
170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
a due ruote)
1.
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere
libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani,
ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre
o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
3.
Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile
ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4.
E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare
o farsi trainare da altri veicoli.
5.
Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non
siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse
del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre
i cinquanta centimetri,ovvero impediscano o limitino la visibilità
al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto
di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
7.
Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente
minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
Art.
171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)
1.
E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo
la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a)
ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di
motocicli;
b)
ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di moto carrozzette,
nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
2.
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3.
Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della
sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
5.
I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al
sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al
capo I sezione II, del titolo VI.
Art.
172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)
1.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a)
M1;
b)
M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiorea 3,5 t
e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi;
c)
N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori;classificati
nell'articolo 47, comma 2, muniti dei dispositividi ritenuta previsti
nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligodi utilizzarli in qualsiasi
situazione di marcia.
2.
Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza
dei dispositivi di ritenuta.
3.
Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a)
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b)
i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in casi di interventi di emergenza;
c)
gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d)
i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in ser vizio
pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e)
gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
f)
le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie
di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie
particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso
delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata
di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della
direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi
di polizia di cui all'articolo 12;
g)
le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizionidi rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza
4.
I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura
inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta,
adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5.
I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori
possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati
in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici
anni.
6.
Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano
sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone
in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente,
durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario
da e per stazioni ferroviarie, porti e aereoporti, a condizione che
siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad
anni sedici.
7.
I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati
secondo le normative stabilite dal Ministero dei trasporti.
8.
Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Quando il mancato
uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza
del minore stesso.
9.
Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il
normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
10.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta
di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
11.
Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorché installati
sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art.
173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
1.
Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo
della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante
la guida.
2.
E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per
i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo
138, comma 11, e di polizia,nonché per i conducenti dei veicoli adibiti
ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone
in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce che
non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o cose)
1.
La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste
dal regolamento CEE n. 3820/85.
2.
Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui
all'articolo 14 del regolamento CEE n.3820/85 debbono essere esibiti,
per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di
polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice.
3.
I registri di servizio di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo,
ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
4.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.3820/85
è soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
5.
Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero
è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
6.
Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni
previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
7.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato lo estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8.
Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce,
è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta.
9.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n.3820/85 (*) e non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila per ciascun dipendente cui la violazione si
riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
penale, ove il fatto costituisca reato.
10.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per n periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida
rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine
la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11.
Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato
a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al
trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12.
Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto
di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste
dalle disposizioni vigenti in materia.
13.
La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti,
sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita
al trasporto.
14.
Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., ai sensidel comma
11,è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei
trasporti, il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti
adottati da autorità diverse sono definitivi.
____________
(*)
Il regolamento n. 3820/85/CEE, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
n. L370 del 31 dicembre 1985. Il testo dell'art 14 del citato regolamento
è il seguente: "Art. 14 (Controllo e sanzioni). -1. Per i trasporti
regolari di viaggiatori nazionali, internazionali, i cui capilinea
sono situati ad una distanza di 50 chliometri in linea d'aria da una
frontiera tra due stati membri ed il cui percorso di linea non supera
i 100 chilometri, a cui si applica il presente regolamento l'impresa
stabilisce un orario di servizio e tiene un registro di servizio.2.
Nel registro di servizio, per ciascun conducente, il nominativo, la
sede, nonché l'orario prestabilito per i vari periodi di guida, gli
altri periodi di lavoro ed i periodi di disponibilità. 3. Il registro
deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo
minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente
e la settimana successiva. 4. Il registro deve essere firmato dal
titolare dell'impresa o da un suo delegato. 5. Ogni conducente addetto
ad un servizio di cui al paragrafo 1 deve essere munito di un estratto
del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio. 6.
Il registro di servizio è tenuto dall'impresa per un anno dopo lo
scadere del periodo cui si riferisce. L'impresa deve dare al conducente
interessato un estratto del registro di servizio qualora questo lo
richieda. 7. Il presente articolo non si applica ai conducenti di
veicoli muniti di un apparecchio di controllo, utilizzato conformemente
al regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada.
Art.
175 (Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali)
1.
Le norme del presente articolo e dell'articolo 176 si applicano ai
veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare
con apposita segnaletica d'inizio e fine.
2.
E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e
sulle strade di cui al comma 1:
a)
velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc
se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250
cc se a motore termico;
b)
altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva
fino a 1300 Kg;
c)
veicoli non muniti di pneumatici;
d)
macchine agricole e macchine operatrici;
e)
veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente
oltre i limiti consentiti;
f)
veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano
materie suscettibili di dispersione;
g)
veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli
articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10;
h)
veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i)
veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3.
Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti
agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru, come individuate dalla carta di circolazione, non
si applica sulle strade extraurbane principali.
4.
Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
di determinate categorie di veicoli.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi restando i poteri
di ordinanza degli enti proprietari di cui all'articolo 6, possono
essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse,
anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora
le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli
destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato
di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti
alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6.
E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per
le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza
è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per
le richieste di soccorso.
7.
Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio
o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a)
trainare veicoli che non siano rimorchi;
b)
richiedere o concedere passaggi;
c)
svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasiforma;
esse sono consentite nelle aree di servizio o diparcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
d)
campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per ilperiodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8.
Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato,
anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività
di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con
offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.
9.
Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore
alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli
alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente
attrezzate.
10.
Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159
11.
Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli
in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano
ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri
di raccolta autorizzati a norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1). Per tali operazioni
i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.
12.
Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo
agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e
di polizia.
13.
Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni.
14.
Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione delle
norme della legge 28 marzo 1991, n.112 (2).
15.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
16.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. Se la violazione riguarda le disposizioni di
cui al comma 6 la sanzione è da lire trentamila a lire centoventimila.
17.
Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada,
dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi
di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel
caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni
previste dalle presenti norme.
____________
(1)
Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982 si veda in nota all'art.
159.
(2)
La legge n. 112/1991 reca "Norme in materia di commercio su aree
pubbliche".
Art.
176 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali)
1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui
all'articolo 175, comma 1, è vietato:
a)
invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di
essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
b)
effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o
di parcheggio;
c)
circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi
o riprendere la marcia;
d)
circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare
o uscire dalla carreggiata.
2.
E' fatto obbligo:
a)
di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia
di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione
su quest'ultima corsia;
b)
di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia
di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione
sin dal suo inizio;
c)
di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'articolo 154 il
cambiamento di corsia.
3.
In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque
per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza
manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente
alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli
che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più
vicino possibile alla striscia di sinistra.
4.
In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta
di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal
cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare
o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere
degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima
piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro
delle corsie di scorrimento.
6.
La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario
per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre
le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente
e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175, comma 10.
7.
Fermo restando il disposto dell'articolo 162,durante la sosta e la
fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere
tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti
dall'articolo 153, comma 5.
8.
Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo
sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza,
oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi
di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo
e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile.
Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina
di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità,
qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9.
Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto
merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti
di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai
7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al
bordo destro della carreggiata.
10.
Fermo restando quando disposto dall'articolo 144 per la marcia per
file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa
corsia.
11.
Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio,
i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza
delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere
il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
12.
I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché
muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati,
quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza
delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:
a)
la manovra di inversione del senso di marcia;
b)
la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
c)
il traino dei veicoli in avaria.
13.
I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono
essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in
funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce gialla lampeggiante.
14.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre
di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che
tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva
a luce blu lampeggiante.
15.
Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato,
in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune
cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16.
Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata,
o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto
al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato
dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo.
All'utente ä data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17.
Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni,
creando pericolo per la circolazione nonché per la sicurezza individuale
e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere
in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
18.
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non
in regola con la revisione prevista dall'articolo 80, ovvero che non
l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito
al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona
delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita
di revisione. Si applicano le norme dell'articolo 214.
19.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il
fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli,
è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila
a lire unmilione.
20.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e
dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
21.
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
22.
Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto di cui al
comma 1, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro
mesi, secondo le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da due a sei mesi.
Art.
177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio e delle autoambulanze)
1.
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora
i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio,
a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto
di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di
istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento
di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C..
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
2.
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale
e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di
comune prudenza e diligenza.
3.
Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma
1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo
di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato
seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
5.
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
Art.
178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli
non muniti di cronotachigrafo)
1.
I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le
copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12.
2.
I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio
di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai
funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato
del lavoro.
3.
Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva
i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero
non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del
libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa sanzione si applica
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4.
Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila,
salvo che il fatto costituisca reato.
5.
Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa,
da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce,
è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma dovuta.
6.
L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li
detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila
per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il
fatto costituisca reato.
7.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità
e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio
non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo
cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte
dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni
la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8.
Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del
comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi
di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto
di persone in servizio di linea.
1O.
Le sanzioni della sospensione e delle revoca, di cui ai commi 7, 8
e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11.
Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro
trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni.
Art.
179 (Cronotachigrafo)
1.
I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche
e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85 (1),
nei casi previsti dal regolamento stesso.
2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo,
nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito
di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. La
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione
riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3.
Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose
che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo
e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
4.
Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme
di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della
licenza o autorizzazione,relativa al veicolo con il quale le violazioni
sono state commesse,per la durata di un anno. La sospensione si cumula
alle sanzioni pecuniarie previste.
5.
Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono
la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta
nella misura stabilita per la sanzione più grave.
6.
Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono
essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
7.
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo
con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida
il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione
entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare
della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto
termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale,
da effettuare al più presto.
8.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui
al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento
CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il
fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo
un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9.
Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
10.
Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n.727 (2),
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978,n.727,
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo
VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità
di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.
____________
(1)
Il regolamento n. 3821/85/CEE, relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L370 del 31 dicembre 1985, e successivamente
modificato dal regolamento n. 3314/90/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L353 del 17 dicembre 1990. Il
testo dell'art. 16 del citato regolamento è il seguente: "Art.
16": 1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio,
il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore in una
officina autorizzata, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno
alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una
settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione
del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata
durante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro
delle disposizioni di cui all'articolo 19, la facoltà per le autorità
competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari
il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.
2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio,
i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di
tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio,
sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc
da accludere al foglio di registrazione".
(2)
Si riporta il testo degli articoli 15, 16 e 20 della legge n. 727/1978
(Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e
successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione
di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo di impieghi
temporali nel settore dei trasporti su strada), abrogati dal presente
codice: "Art. 15. - Chiunque circola con veicoli sprovvisti,
nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di
registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila
a lire centocinquantamila". "Art 16. - Il datore di lavoro,
che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni
di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire sessantamila. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti
anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi
di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di
cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione
riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo". "Art.
20. - Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono
applicate con l'osservanza delle disposizioni previsti negli articoli
da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il rapporto previsto
dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:
-
alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18
e 19 della presente legge;
-
agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi,
per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. è fatta salva
l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni
di cui ai precedenti articoli costituiscano reato".
Art.
180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida)
1.
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere
con sé i seguenti documenti:
a)
la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione del veicolo;
b)
la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c)
l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla
lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d)
il certificato di assicurazione obbligatoria.
2.
La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida
deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore
di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale
di cui all'articolo 123, comma 7.
3.
Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza
quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'articolo
82.
4.
Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante
dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione
di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.
5.
Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale
e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6.
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità
tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.
7.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è
da lire trentamila a lire centoventimila.
8.
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito della
autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo,
ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti
ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art.
181 (Esposizione dei contrassegni per la circolazione)
1.
E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi
i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria.
2.
I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
180.
Art.
182 (Circolazione dei velocipedi)
1.
I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati
in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati
devono sempre procedere su unica fila salvo che uno di essi sia minore
di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2.
I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e
compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3.
Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti
dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4.
I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.
In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza
e la comune prudenza.
5.
E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo
stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino
a otto anni di età,opportunamente assicurato con le attrezzature,
di cui all'articolo 68, comma 5.
6.
I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto
di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a
più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7.
Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8.
Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'articolo 170.
9.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità
stabilite nel regolamento.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila. La sanzione è da lire cinquantamila a lire
duecentomila quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Art.
183 (Circolazione dei veicoli a trazione animale)
1.
Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere
costantemente il controllo degli animali.
2.
Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere
trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro
se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.
3.
I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti
pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati
da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati
l'autorizzazione ä rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4.
I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
Art.
184 (Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi)
1.
Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo,
da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre
almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo
dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per
la circolazione.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati
o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata
al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3.
Nelle ore e nei casi previsti dall'articolo 152, ad eccezione per
le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati,
i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte
posteriore.
4.
A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più
di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al
comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'articolo 152 tali animali
non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per i veicolo
a cui sono legati.
5.
Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al
numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6.
I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che
resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono,
altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori
al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare
la regolarità della circolazione.
7.
Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle
strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite
da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione
che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni,
esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che
da quella posteriore.
8.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila
a lire duecentomila.
Art.
185 (Circolazione e sosta delle autocaravan)
1.
I veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni
previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina
prevista per gli altri veicoli.
2.
La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale,
non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo
non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede
stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3.
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture
in analoghi parcheggi della zona.
4.
E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e
luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario.
5.
Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli
dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6.
Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
7.
Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo
le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari
atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride,
raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe
per l'uso degli impianti igienico- sanitari, nonché i criteri per
l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito
dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve
essere indicato ogni impianto.
8.
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle
sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e
delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari
di cui al comma 4.
Art.
186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1.
E' vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso di
bevande alcooliche.
2.
Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4.
In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5.
Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato
è considerato in stato di ebrezza ai fini della applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
6.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art.
187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti)
1.
E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2.
In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia
stradale di cui all'articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente
presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, l ettera
b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e
psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei
lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto
agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3.
Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri
di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita
medica ai sensi dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare,
la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di
revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4.
Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
5.
In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto
fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Art.
188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)
1.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire
e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria,
per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito
nel regolamento.
2.
I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma
1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e
con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo
indicate.
3.
I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del
comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo
se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4.
Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
5.
Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto,
ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione
prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Art.
189 (Comportamento in caso di incidente)
1.
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile
al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza
occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla
persona.
2.
Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura
idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente
con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato
dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3.
Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti
e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile,
evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'articolo
161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono
l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari
per appurare le modalità dell'incidente.
4.
In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle
persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro
nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila
a lire ottocentomila.
6.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente
con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito
con la reclusione fino a quattro mesi. Il conducente che si sia dato
alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da tre mesi ad un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
7.
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con
la reclusione fino a dodici mesi e con la multa fino a lire duemilioni.
8.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro
che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione
degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi
il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non
è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9.
Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.
Art.
190 (Comportamento dei pedoni)
1.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali
e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino,
siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine
della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei
centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto
a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia
e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli
quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere,
ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri
abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare
su unica fila.
2.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non
esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento,
i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare,
con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per
sé o per altri.
3.
E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è
inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli
attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza
superiore a quella indicata nel comma 2.
4.
E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo
i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi,
sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio
al transito normale degli altri pedoni.
5.
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6.
E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7.
Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46,possono circolare
sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8.
La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di
andatura ä vietata sulla carreggiata delle strade.
9.
E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato
usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano
creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila.
Art.
191 (Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
1.
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi,
ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti
che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si
trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando
e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2.
Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando
la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3.
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata
da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la
carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire
situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti
o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli
in relazione alla situazione di fatto.
4.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Art.
192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
1.
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento
dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti
dell'apposito segnale distintivo.
2.
I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione
e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che,
ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere
con sé.
3.
I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
a)
procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del
veicolo medesimo;
b)
ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo,
qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o
i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare
grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto
delle condizioni atmosferiche o della strada;
c)
ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia
con l'osservanza di specifiche cautele.
4.
Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono,
per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio,
formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare,
senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non
si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche
di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.
5.
I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale
militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione
del convoglio militare.
6.
Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
7.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila
Art.
193 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e
i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2.
Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione
a lire quattromilioni.
3.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto
quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi
sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine
di cui all'articolo 1901 (1), secondo comma, del codice civile.
4.
Si applicano gli articoli 13, comma terzo e 21, comma primo, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (2).
____________
(1)
Si riporta l'art. 1901, secondo comma, del codice civile: "Se
alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza".
(2)
Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge n. 689/1981 (Modifiche
al sistema penale) è il seguente: "è sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione".
Il testo dell'art. 21, comma 1, della citata legge n. 689/1981 è il
seguente: "Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art.
32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca
del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui
è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione
non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche
il premio di assicurazione per almeno sei mesi".