DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE DELLE RELATIVE
SANZIONI
Capo
I - Degli illeciti e delle relative sanzioni
Sezione
I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazioni di queste ultime
Art.
194 (Disposizioni di carattere generale)
1.
In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano
le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n.689 (*), salve le modifiche e le deroghe
previste dalle norme del presente capo.
____________
(*)
La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Art.
195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1.
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Tale
limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti
di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'articolo
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si
ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni
due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo,
entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti
e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui
sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che
si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono
superare quelli massimi di cui al comma 1.
Art.
196 (Principio di solidarietà)
1.
Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria
il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente
con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione
del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori,
l'intestatario del contrassegno di identificazione.
2.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere,
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento
della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto.
3.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità
giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione
o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma da questi dovuta.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita
per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione stessa.
Art.
197 (Concorso di persone nella violazione)
1.
Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita
una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione
per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Art.
198 (Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie)
1.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace
alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino
al triplo.
2.
In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti
di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace
alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Art.
199 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
non si trasmette agli eredi.
Art.
200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
1.
La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta.
2.
Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente
anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite.
Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
4.
Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando
da cui dipende l'agente accertatore.
Art.
201 (Notificazione delle violazioni)
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata,
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di
un veicolo a motore,munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario
del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore
o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta
giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
2.
Qualora la residenza,la dimora o il domicilio del soggetto cui deve
essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non
è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri
soggetti di cui al comma 1.
3.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo
12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione
generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
4.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
Art.
202 (Pagamento in misura ridotta)
1.
Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta
giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme.
2.
Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio
dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento
in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede,
a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato
o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con
il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale,
o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore
non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento
di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che,
ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale
di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto
entro dieci giorni dall'identificazione.
Art.
203 (Ricorso al prefetto)
1.
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2.
Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel comma 1 è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile
alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.
3.
Qualora, nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non
sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n.689 (1), costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà
del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese
di procedimento.
____________
(*)
Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 689/1981 è il seguente:
"Art. 17 (Obbligazioni del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente
che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra
la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza
delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad
esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale
o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo
in cui è stata commessa la violazione.
Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art.
13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente
a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma,
anche per casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente
la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto
dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate,
alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni,
per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente.
Art.
204 (Provvedimenti del prefetto)
1.
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio
o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza motivata con
la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite
non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende
anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo.
Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello
stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.
2.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve
essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa
ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da comunicazione al
prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per
l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Art.
205 (Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)
1.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta
giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2.
Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (1), l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace
del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del
pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3.
Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato dalle disposizioni
di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689 (2).
____________
(1)
L'art. 17 della legge n. 374/1991 (Istituzione del giudice di pace)
sostituisce l'art. 7 del codice di procedura civile con il seguente:
"Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice di pace
è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore
a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente
per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi
lire trenta milioni. Il giudice di pace è inoltre competente, con
il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione
alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo
che la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione
amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro, e per le cause di opposizione alle
ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
E'
competente qualunque ne sia il valore:
1)
per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanzadelle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagliusi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi;
2)
per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso deiservizi
di condominio di case;
3)
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentoridi immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissionidi fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e similipropagazioni che superino
la normale tollerabilità.
4)
per le cause di apposizione alle sanzioni amministrativeirrogate in
base all'art. 75 del testo unico approvato condecreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
(2)
Il testo degli articoli 22 e 23 della citata legge 689/1981 è il seguente:
"Art. 22 (Opposizione dell'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli
interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo
in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta
giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è di sessanta
giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone
mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso
deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elaborazione di domicilio,
le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito
in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni
e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei
suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente
con ordinanza inoppugnabile". "Art. 23 (Giudizio di opposizione).
- Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza
ricorribile per cassazione. Se il ricorso è tempestivamente proposto,
il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità
che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza
di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e
terzo comma dell'art. 313 del codice di procedura civile. L'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo
procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento,
il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione , convalida il
provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese
successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il pretore dispone,
anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre
la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura
del dispositivo. Tuttavia dopo la precisazione delle conclusioni,
il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore
a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza. Il pretore può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le
notificazione e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a
carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando
in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente
all'entità della sanzione dovuta. Il pretore accoglie l'opposizione
quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione".
Art.
206 (Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1.
Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 22
della legge 24 novembre 1981, n.689 (1), la riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo
27 della stessa legge 24 novembre 1981, n.689 (2).
2.
I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato,
sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa
violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso,i ruoli sono predisposti
dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3.
I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale da in carico all'esattore
il ruolo per la riscossione in unica soluzione.
____________
(1)
Per il testo dell'art. 22 della legge n. 689/1981 si veda in nota
all'articolo 205.
(2)
Il testo dell'art. 27 della medesima legge 689/1981 è il seguente:
"Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo
comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanzaingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in basa alle norme previste per
la esazione dalle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in
unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. è
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto
l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria
e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano
il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le
regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione
delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza
o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede
alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre
a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino
a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggioranza
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Art.
207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)
1.
Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE
viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso
ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore,
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente
trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa
e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2.
Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della
facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla
metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore
può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento
delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del
documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio
da cui l'accertatore dipende.
3.
In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della
garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato
ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza
della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino
a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2,
e comunque,per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli
di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione
d'Italia.
Art.
208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni
siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché
da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie
e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle province
e dei comuni.
2.
I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a)
al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale
annuo,definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13
giugno 1991, n. 190 (1), per studi, ricerche e propaganda ai fini
della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS),istituito con legge 30 dicembre 1988, n.556 (2),
per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione
stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia
di Stato dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
b)
alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per
cento del totale annuo sopra richiamato,per studi e ricerchesulla
sicurezza del veicolo.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro
e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi
alle suindicate finalità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
adottare,con propri decreti,le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4.
I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti
alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione
sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale
e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura
di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro
competenza. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera
della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per
i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
5.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti
le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
____________
(1)
Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera x), della legge n.190/1991
(Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina
della circolazione stradale) è il seguente: "1. Il codice della
strada dovrà essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza
stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) - w) (omissis);
x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle
infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti
organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della
sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico
e per finalità di educazione stradale; previsione che il Ministero
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero dei trasporti e
del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare
alle suddette finalità.
(2)
La legge n. 556/1988 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge
4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche.
Art.
209 (Prescrizione)
1.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
presente codice è regolata dall'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n.689 (*).
____________
(*)
L'art. 28 della citata legge 689/1981 è il seguente: "Art. 28
(Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della
prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Sezione
II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecunarie
Art.
210 (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie in generale)
1.
Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2.
Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
presente codice si distinguono in:
a)
sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività
o di sospendere o cessare una determinata attività
b)
sanzioni concernenti il veicolo;
c)
sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3.
Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria
della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta
della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al
prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
4.
Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità
di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte
dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.
Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione
o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la
restituzione su istanza degli eredi.
Art.
211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione di opere abusive)
1.
Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino
dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'articolo 200 o,in mancanza, nella notificazione prescritta
dall'articolo 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche
per l'applicazione della sanzione accessoria.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dei commi 1 e 2 dell'articolo 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del
verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma
3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3.
Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino
dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato
in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei
luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato
ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando
di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo
dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le
opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente
il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento
per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata
al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4.
Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato,
il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario
della strada, da facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette.
Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota
delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione
di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi
di legge.
5.
Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6.
Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi
di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente
accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione.
In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi
necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al
comma 4.
7.
L'opposizione, di cui all'articolo 205, si estende alla sanzione accessoria.
Art.
212 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata
attività)
1.
Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da
una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere
o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne
fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'articolo
200 o nella notificazione da effettuare secondo l'articolo 201. Il
verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della
sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve
essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione
deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione.
L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da
cui dipende l'agente accertatore.
2.
Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria
si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso,
nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della
sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
3.
L'opposizione prevista dall'articolo 205 si estende alla sanzione
accessoria.
4.
Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e
nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede
alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'articolo 650
(*) del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo,
provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo.
Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato
al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo
provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5.
Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice
a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre
in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza
all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir
meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa
o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.
____________
(*)
Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale: "Art.650
(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Chiunque non osserva
un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia
o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito,
se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila. L'ammenda
originaria fino a lire duemila è stata aumentata di quaranta volte
dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni
al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa)
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione acces soria
della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2.
L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere il veicolo
e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò si fa menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Sul veicolo è posta segnalazione visibile dello
stato di sequestro con le modalità stabilite dal regolamento.
3.
Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto
ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro
è confermato. Nel caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla misura cautelare ed importa
il dissequestro del veicolo.
4.
Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso, è punito con l'arresto
da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi.
5.
Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso
al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il
ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza
del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata
presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto
secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita
serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non
è stata soddisfatta,nonché delle spese di trasporto e di custodia
del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta
la distruzione.
6.
La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puï essere
consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7.
Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo
è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
Art.
214 (Fermo amministrativo del veicolo)
1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo,l'organo di polizia che accerta
la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione
ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo
le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di fermo amministrativo
del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone
menzione nel verbale di contestazione.
2.
Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di trasgressione
commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3.
Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.
5.
Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento
della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa
la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma
1.
6.
Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della
autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7.
E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento
di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento
sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione
accessoria.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre,
la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.
Art.
215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo)
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi
di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il
veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia
trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione
accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine
dell'articolo 201.
2.
I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente
diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia,
con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette
spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.
3.
Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità
stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel
verbale di contestazione notificato ai sensi dell'articolo 201. La
rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto,
previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione
del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette
spese si applica il terzo comma dell'articolo 2756 (*) del codice
civile.
4.
Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente
la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando
da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco,
il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle
spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.
5.
Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco
del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203.
____________
(*)
Si riporta il testo dell'art. 2756, terzo comma, del codice civile:
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non
è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme
stabilite per la vendita del pegno.
Art.
216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione
della targa o della patente di guida)
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o
di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero
della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore
ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole,delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla
prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale
di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa
violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei
provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza
del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire
il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa,
si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo
214.
2.
La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato
soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione
viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento
del compimento delle prescrizioni suddette. 3. Il ritiro e la successiva
restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato
di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4.
Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'articolo 203 si estende
anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la
sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza
dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato
può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione
del documento.
5.
L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è
ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata
ritirata, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Art.
217 (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione)
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria
della sospensione della validità della carta di circolazione, questa
è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di
contestazione.
2.
L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente
a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati
dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo
che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione
inizia dal giorno in cui il documento è ritirato, a norma del comma
1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine
di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte
dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..Qualora
si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero,
il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende
la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per
un determinato periodo con le stesse modalità. L'interdizione alla
circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che
ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.
3.
Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio
del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4.
Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso
al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica
la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata
restituzione.
5.
L'opposizione di cui all'articolo 205 si estende alla sanzione accessoria.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da tre a dodici mesi.
Art.
218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente)
1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia
che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre
il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione
sul verbale di contestazione.
2.
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente
a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo
cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo
e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione
alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato,
nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata
al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Essa
è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal
giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne
la restituzione da parte della prefettura.
3.
Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni
della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata
la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma
1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero
delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa
immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei
propri registri.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 205.
6.
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e
con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Art.
219 (Revoca della patente di guida)
1.
Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente
di guida, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza
del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'articolo
130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando
la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.
2.
L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle
condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca
della patente, ne dà,entro i cinque giorni successivi, comunicazione
al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con
l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni
dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza
si dà comunicazione all'ufficio competente della Direzione generale
della M.C.T.C..
3.
Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordi nanza
di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente
è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C..
Capo
II - Degli illeciti penali
Sezione
I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
Art.
220 (Accertamento e cognizione in tema di reati previsti dal presente
codice)
1.
Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore
è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero,
ai sensi dell'art.347 del codice di procedura penale.
2.
La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere
al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi
di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del
trasgressore.
3.
Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato
contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia
al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
4.
L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notozia di reato , perché si proceda contro il
trasgressore ai sensi delle disposizioni del Capo I del presente titolo.
In tali casi I termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione
degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.
Art.
221 (Connessione obiettiva con un reato)
1.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione
non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato
è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare
con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per
la violazione stessa.
2.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato
o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 220.
Sezione
II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
Art.
222 (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati)
1.
Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna
le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione
della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi
una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della
patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione
è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica
verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data
della condanna definitiva per la prima violazione.
Art.
223 (Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie
di cui all'articolo 222, commi 2 e 3,l'agente o l'organo che ha proceduto
al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del
rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio
comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione.
Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C..
2.
Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C..
3.
Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,
l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente
la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo
di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ritiro
immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione
è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della
violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione
della ordinanza, presso il proprio ufficio.
4.
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura
penale (*), nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica
al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma
2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede
nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro
è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente,
di cui al comma 3, è ammessa pposizione, ai sensi dell'articolo 205.
____________
(*)
Si riporta il testo dell'art. 648 del codice di procedura penale:
"Art. 648 (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali).
1.
Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali
non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2.
Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza
che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cessazione,
la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza
o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3.
Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente
decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile".
Art.
224 (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
della sospensione e della revoca della patente)
1.
Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e
di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C..
2.
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca
della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C..
3.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di
estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli
articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla
applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4.
Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza
di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.. Essa è iscritta nella patente.