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Il
codice della strada
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Capo I - Disposizioni finali 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. 1. fini della Ai sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade; b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli; c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale. 1.
Presso il Ministero dei lavori pubblici istituito l'archivio nazionale
delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie,
come indicato nell'art. 2. 2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada,
devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico
della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di
percorribilitanche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera
ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'art. 10, comma 8. 3. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio. 1.
Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati
sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione
dei punti di maggiore congestione del traffico. 228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice. 1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. 2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1 dicembre 1986, n. 870 , integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validitdella patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19 . 3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonch‚ per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonch‚ per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti; d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226. 4. Il Ministro del tesoro autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici. 5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonch‚ per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione. 6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonch‚ per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonch‚ per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione. 229. Attuazione di direttive comunitarie. 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comuniteuropea . 230. Educazione stradale. 1.
Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento
stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri
dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri
dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile
club d'Italia, nonch‚ di enti e associazioni di comprovata esperienza
nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro
un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivitobbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza
dei princpi della sicurezza stradale, nonch‚ delle strade,
della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei
veicoli e delle regole di comportamento degli utenti. 231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore. 1.
Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II
del presente titolo, le seguenti disposizioni: regio decreto 8 dicembre
1933, n. 1740 , nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge
24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 ; legge 12 febbraio 1958, n.
126 , ad eccezione dell'art. 14; decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393 ; decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1959, n. 420 ; legge 7 febbraio 1961, n. 59 , art. 25, lettera
n); legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma; legge 12 dicembre
1962, n. 1702 ; legge 3 febbraio 1963, n. 74 ; legge 11 febbraio 1963,
n. 142; legge 26 giugno 1964, n. 434; legge 15 febbraio 1965, n. 106;
legge 14 maggio 1965, n. 576; legge 4 maggio 1966, n. 263; legge 1
giugno 1966, n. 416; legge 20 giugno 1966, n. 599 ; legge 13 luglio
1966, n. 615, limitatamente al Capo VI ; decreto-legge 21 dicembre
1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; legge
9 luglio 1967, n. 572; legge 4 gennaio 1968, n. 14 ; legge 13 agosto
1969, n. 613 ; legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente
ai veicoli; legge 10 luglio 1970, n. 579 ; decreto del Presidente
della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; legge 31 marzo 1971, n.
201; legge 3 giugno 1971, n. 437 ; legge 22 febbraio 1973, n. 59 ;
decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22
dicembre 1973, n. 842; legge 27 dicembre 1973, n. 942; legge 14 febbraio
1974, n. 62 ; legge 15 febbraio 1974, n. 38 ; legge 14 agosto 1974,
n. 394; decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367 , convertito dalla legge
10 ottobre 1975, n. 486; legge 10 ottobre 1975, n. 486; legge 25 novembre
1975, n. 707 ; legge 7 aprile 1976, n. 125; legge 5 maggio 1976, n.
313 ; legge 8 agosto 1977, n. 631 ; legge 18 ottobre 1978, n. 625
, art. 4, terzo comma; legge 24 marzo 1980, n. 85 ; legge 24 novembre
1981 n. 689 , art. 16, secondo comma, per la parte relativa al testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; legge 10
febbraio 1982, n. 38 ; legge 16 ottobre 1984, n. 719; legge 11 gennaio
1986, n. 3 ; decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito dalla
legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16; legge 14
febbraio 1987, n. 37; legge 18 marzo 1988, n. 111; legge 24 marzo
1988, n. 112; legge 24 marzo 1989, n. 122), titolo IV; legge 22 aprile
1989, n. 143; decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla
legge 4 agosto 1989, n. 284; legge 23 marzo 1990, n. 67 ; legge 2
agosto 1990, n. 229; legge 15 dicembre 1990, n. 399; Capo II - Disposizioni transitorie 232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione. 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al comma 1, nonch‚ quelli previsti dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 , entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239. 233. Norme transitorie relative al titolo I. 1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti. 3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 . 234. Norme transitorie relative al titolo II. 1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti. 2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalitdi cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44. 5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia . 235. Norme transitorie relative al titolo III. 1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltdi applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. 2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono pi— essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. 3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltdi applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono pi— essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. 4. Il Ministro per i trasporti pu•, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi pi— brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. 5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme giin vigore. 6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalitrelative al trasferimento di proprietdegli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonch‚ a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme givigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validit…. Parimenti conservano piena validitle carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di propriet…. 7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gi in vigore. 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessitdi successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo giconcessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti . 236. Norme transitorie relative al titolo IV. 1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gi vigenti conservano la loro validit…. Parimenti conservano validit le patenti girilasciate alla predetta data. Tale validit dura fino alla prima conferma di validit o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si proceder…, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli . 2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti. 237. Norme transitorie relative al titolo V. 1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilit civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilitcivile derivante dalla circolazione delle macchine agricole pu• essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. 2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti . 238. Norme transitorie relative al titolo VI. 1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993. 2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. 3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374 , anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace. 239. Norme transitorie relative al titolo VII. 1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierl'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati . L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovressere completato nell'anno successivo. 2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. 240. Entrata in vigore delle norme del presente codice. 1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 10 gennaio 1993. Data inserimento testo di legge: marzo/1996 |